Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-05-2011) 01-07-2011, n. 26038

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.O. e S.D., già ricorrenti avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Venezia in data 30-6-2010, che aveva applicato la pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600 di multa ciascuno, per il reato di furto pluriaggravato, commesso in Mestre il 16-6-2010, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso con atti pervenuti in data 22-3-2011.

Motivi della decisione

La rinuncia al ricorso determina la declaratoria de plano di inammissibilità, cui seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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