T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 06-07-2011, n. 5955 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia riservata al giudice ordinario attinente a vicende correlate al rapporto di lavoro e finalizzate all’immissione in ruolo;

– risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’ora menzionato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata; che, in particolare, nella fattispecie non si ravvisa l’esigenza di disporre richieste istruttorie;

Visto l’art. 74 c.p.a. che così dispone: "Nel caso in cui si ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata";

Considerato quindi che in esito all’attivata domanda, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte le sue domande e per la parte inerente il rilevato difetto di giurisdizione, avuto riguardo alle decisioni della Corte Costituzionale sulla translatio iudicii in data 12 marzo 2007, n. 77, del Consiglio di Stato, V, 14.4.2008, n.1605 e VI, 28.6.2007, n.3801, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, che dovrà essere riassunta, ai sensi dell’art. 428, comma 2, cpc. innanzi al giudice fornito di giurisdizione e competente nel termine di giorni novanta, decorrente dalla comunicazione a cura della Segreteria o dalla notificazione (se anteriore), della presente sentenza.

Quanto alle spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, pena l’estinzione, nel rispetto dei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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