T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 06-07-2011, n. 5969 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 4 novembre 2009 e depositato il successivo 11 novembre, l’Istituto Neurotraumatologico Italiano S.r.l. (in prosieguo INI) impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce di aver fatto parte della Rete oncologica sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, quale unica struttura privata all’interno dei centri Spoke in ragione della consolidata ed eccellente esperienza oncologica maturata nel corso degli anni e del possesso dei requisiti richiesti, ivi compresa la presenza del gruppo multidisciplinare costituito da vari specialisti in grado di poter formulare il piano di assistenza individuale del paziente ed organizzare la relativa presa in carico.

Con il provvedimento impugnato, l’INI viene escluso dai centri Spoke e collocato tra i Presidi erogatori di prossimità a bassa complessità, vale a dire nell’ultimo dei tre livelli previsti: Hub, Spoke e Presidi erogatori di prossimità.

L’Istituto ricorrente, pur possedendo tutti i requisiti richiesti affinché possa essere qualificato come centro Spoke ed inoltre, pur essendo l’unica struttura privata accreditata ESMO, è stato escluso dai centri Spoke presumibilmente in quanto si avvale di un centro trasfusionale in convenzione.

L’elemento della presenza in loco del centro trasfusionale è stato enfatizzato dalla Regione Lazio in relazione al ricorrente; mentre non è stato affatto valutato negativamente con riguardo all’Ospedale Regina Apostolorum di Albano, il quale, pur essendo privo di tale centro, ciò nonostante è stato inserito tra i centri Spoke.

Peraltro, aggiunge il ricorrente Istituto, appare illogico e senza una ragionevole motivazione permettere la delocalizzazione, in regime di convenzione, di alcune prestazioni, quali la radioterapia, la RMN, la TAC e la medicina nucleare, mentre ciò non sia consentito per il centro trasfusionale. Anche a livello europeo oltre che nazionale (V. Rete Oncologica Nazionale, Le Reti Oncologiche delle altre Regioni) è rigorosamente prevista in loco la presenza delle prestazioni di radioterapia, di RMN, della TAC e della medicina nucleare, mentre non rientra tra i parametri per la verifica dell’appropriatezza dei centri la presenza in loco del centro trasfusionale.

Aggiunge, altresì, il ricorrente che non è stata offerta alcuna motivazione che dia conto delle ragioni per le quali si sia deciso di discostarsi dalle soluzioni proposte e dai requisiti individuati in occasione della redazione del documento Rete Oncologica del 2008. Tali requisiti, peraltro, sono stati confermati dall’IFO -Regina Elena nell’anno 2010 e dal Piano sanitario regionale 20102012, approvato con il decreto commissariale n. 87 del 2009.

Non va sottaciuto che l’INI è l’unica struttura della Regione Lazio ad avere posti letto riservati a pazienti affetti da tumore cerebrale; senza contare che all’interno della microarea 2 (pagina 19 del documento impugnato), vengono indicati quali centri Spoke strutture che hanno incidenze marginali e risibili rispetto al numero dei posti letto e DH dell’Istituto ricorrente. L’INI, infatti, rientra tra le otto strutture di oncologia medica con maggior numero di ricoveri a livello regionale (V. Rete Oncologica 2010 – Offerta n. 1234 ricoveri).

Si è costituita la Regione, la quale eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto presupposto, costituendo il decreto impugnato atto meramente attuativo del decreto 87/09, avente natura programmatoria. Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.

All’Udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente Istituto si duole di non essere stato inserito tra i centri Spoke, pur avendo fatto parte della Rete oncologica sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, quale unica struttura privata all’interno dei centri Spoke in ragione della consolidata ed eccellente esperienza oncologica maturata nel corso degli anni e del possesso dei requisiti richiesti.

Deve, preliminarmente, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione Lazio sul rilievo della omessa impugnazione dell’atto presupposto, essendo il decreto 59/2010 attuativo del precedente decreto n. 89/2009, avente natura programmatoria, non impugnato.

Invero, come dimostrato dal ricorrente Istituto, il medesimo ha continuato ad essere considerato quale centro Spoke fino al 2010, sicché soltanto con il decreto impugnato è stato inserito tra i Presidi erogatori di prossimità a bassa complessità.

Il ricorso, tuttavia, non merita accoglimento.

Con il provvedimento impugnato, invero, nell’attuare il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e l’avvio delle reti regionali già previste nel decreto DCA 87/2009, tra cui, per l’appunto, la Rete Oncologica della Regione Lazio (ROL), si è avviato un processo di riorganizzazione e riqualificazione dell’offerta sanitaria coerente con il Piano di rientro, mediante l’avvio del processo di razionalizzazione teso ad eliminare i reparti duplicati con contenimento dei relativi costi. In particolare la razionalizzazione dell’offerta ospedaliera è volta a rimodulare l’offerta ospedaliera con riduzione dell’uso del ricovero ordinario e qualificazione dell’offerta assistenziale con l’identificazione di percorsi diagnostico terapeutici, con conseguente riduzione dei posti letto di degenza ordinaria e di privilegiare il day hospital e le prestazioni ambulatoriali, nonché a favorire l’accesso all’assistenza appropriata in strutture, per quanto possibile di prossimità, che si identificano come nodi della rete oncologica. L’eccesso di posti letto ordinari nella Regione Lazio ha comportato una riconversione dei p.l. ordinari in DH, con una offerta complessiva di 659 p.l. di cui 348 ordinari e 311 in DH.

Quindi, gli obiettivi cui mira la razionalizzazione dell’offerta ospedaliera, per il paziente, possono identificarsi con la riduzione dell’uso del ricovero ordinario e, conseguentemente, con l’incremento delle modalità di assistenza in DH o prestazioni ambulatoriali e dell’accesso all’assistenza appropriata in strutture di prossimità.

Sono stati identificati tre livelli erogatori: Hub, Spoke e Presidi erogatori di prossimità.

Orbene, dalla descrizione sommaria del contenuto del decreto impugnato, si evince che principio dominante del processo di razionalizzazione è quello di accorpare i singoli posti letto in poli specialistici dedicati, con lo scopo, oltre che di assicurare un più efficace utilizzo delle risorse disponibili, anche di garantire alle singole strutture la realizzazione di macroeconomie di scala.

La organizzazione in rete dell’offerta è stata ritenuta idonea a garantire una migliore qualità dell’assistenza con la identificazione di percorsi diagnostico terapeutici adeguati e tempestivi e con conseguente riduzione delle liste di attesa.

Essendo questi i fini prefissati dalla riorganizzazione della rete oncologica appare razionale la individuazione delle strutture che più rispondono allo scopo.

Nel caso di specie, il ricorrente Istituto non risponde ai requisiti dei centri Spoke, in quanto carente di alcune funzioni, in particolare, della funzione di centro trasfusionale in loco.

In ordine al rilievo formulato dalla ricorrente circa la illogicità di consentire la delocalizzazione, in regime di convenzione, di alcune prestazioni, quali la radioterapia, la RMN, la TAC e la medicina nucleare, mentre ciò non è consentito per il centro trasfusionale, il Collegio non può che rilevare che trattasi di una scelta di carattere prettamente tecnico e, come tale non sindacabile se non per manifesti profili di illogicità ed inattendibilità, che nella specie non sono rinvenibili. Invero, in presenza di più soluzioni tecniche, tutte possibili, il Giudice deve privilegiare e mantenere la scelta operata dall’Amministrazione, essendo ad essa riservato dall’ordinamento il potere di valutazione.

Il ricorrente Istituto sottolinea che sin dal 2008, momento in cui è stato presentato il progetto della Rete Oncologica regionale, il medesimo veniva inserito tra i centri Spoke e ciò in ragione dei requisiti di appropriatezza posseduti quali la presenza di un gruppo multidisciplinare, le potenzialità diagnostiche, la continuità assistenziale e percorso terapeuticoassistenziale protetto. La identificazione dell’istituto ricorrente come centro Spoke permaneva anche nel documento prodotto nel settembre 2010 dall’Istituto Tumori Regina Elena (IFO), laddove si riaffermava la presenza dell’INI tra le 11 Strutture Spoke.

In proposito, osserva il Collegio, che l’inserimento dell’INI tra i presidi erogatori di prossimità a bassa complessità non necessariamente deve essere interpretato come un giudizio di disvalore da parte della Regione, la quale, tuttavia, ha dovuto operare scelte strumentali difficili volte al contenimento della spesa pubblica e alla razionalizzazione del sistema sanitario.

Il ricorrente osserva, infine, che mentre nei suoi confronti l’elemento della carenza in loco del centro trasfusionale è stato valutato negativamente non altrettanto è stato fatto con riguardo all’Ospedale Regina Apostolorum di Albano, il quale, pur essendo privo di tale reparto, ciò nonostante è stato inserito tra i centri Spoke.

In proposito la Regione Lazio ha depositato la nota n. 12292 del 20 gennaio 2011, con cui viene comunicato, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di modifica dei decreti nn. 59 del 2010 e 80 del 2010 nella parte in cui individuano l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano quale centro Spoke della Rete Oncologica Regionale.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

In considerazione della particolarità della vicenda all’esame, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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