Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 01-07-2011, n. 26023 Falsità in scrittura privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26.3.2010 la Corte di Appello di Messina pronunziava la parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 27/10/2006, appellata da F.V. – dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 485 c.p. per aver formato una falsa scrittura privata, consistita in un contrassegno ed un certificato assicurativo contenente i dati identificativi dell’autovettura e le generalità dell’imputato, fatto accertato il (OMISSIS).

Per tale reato la pena era stata rideterminata in mesi otto di reclusione. Nella specie l’autovettura circolava con il documento contraffatto, ed il F. aveva giustificato il possesso dei documenti sostenendo di aver stipulato una polizza tramite un procacciatore a domicilio, senza dare conto dell’avvenuto pagamento alla PG. In appello la pena era stata rideterminata in riferimento alla reale entità del fatto, essendo stata esclusa la concessione delle generiche, per i precedenti penali dell’imputato,ostativi anche alla applicazione dei benefici di legge.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato.

Con il primo motivo deduceva che non era stato dato avviso dell’udienza fissata innanzi al Giudice di appello, per il 26-3-2010, avendo l’imputato eletto domicilio,ai sensi dell’art. 161 c.p.p. presso la propria abitazione, dove aveva ricevuto gli altri avvisi del procedimento, non ricordando di aver ricevuto la citazione per l’udienza menzionata.

2 – Con ulteriore motivo il ricorrente censurava per assoluta carenza la motivazione resa dalla Corte di Appello sulla penale responsabilità del prevenuto.

Sul punto evidenziava che la Corte aveva richiamato la motivazione del Giudice di prime cure, senza argomentare sulle modalità della falsificazione e l’ascrivibilità allo stesso F..

Rilevava peraltro che la materiale contraffazione dei documenti era stata attribuita all’imputato, senza specificare in base a quali elementi, atteso che egli era un soggetto di modesta cultura, che non sarebbe stato in grado di riprodurre un certificato assicurativo.

Pertanto il ricorrente rilevava che all’imputato si sarebbe dovuta al più contestare la fattispecie di cui all’art. 648 c.p. o la condotta tipica della truffa, avendo egli dichiarato al Giudice di primo grado come era venuto in possesso del contrassegno assicurativo oggetto di falsificazione, del quale aveva solo fatto uso.

In base a tali elementi il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

1 – Quanto alle censure attinenti alla mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, si evidenzia che detto decreto era stato emesso indicando il F. come elettivamente domiciliatola seguito di avviso non andato a buon fine per domicilio chiuso, era stata inviata raccomandata, per la quale vi era stata la compiuta giacenza in data 15-12-08.

All’udienza del 6-3-2009 era stata pertanto ritualmente dichiarata la contumacia, ed il difensore era presente, sostituito per delega di quello di fiducia (Avv. Tiziana Brancato).

Non risulta poi alcuna eccezione formulata dalla difesa anche nella successiva udienza, tenutasi il 26-3-2010.

Va evidenziato che secondo giurisprudenza di questa Corte risulta legittimamente avvenuta la citazione a giudizio di appello, stante l’avvenuto invio della prima notifica al luogo designato dall’imputato, che non aveva peraltro comunicato ulteriori modifiche del domicilio eletto.

L’intervento del difensore delegato da quello di fiducia, e l’assenza di eccezioni a seguito della dichiarazione di contumacia rivelano l’infondatezza del motivo di ricorso.

2 – Il secondo motivo risulta infondato.

Secondo giurisprudenza di questa Corte – (v.Sez. 5 26 gennaio 2004,n.2576,Rotella- RV 227855 – "Integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p. la contraffazione del contrassegno assicurativo,relativo alla r.c.a., previsto dalla L. n. 990 del 1969, art. 7, il quale è atto di natura privata".

Inoltre si ritiene condotta idonea integrare tale reato anche "la falsa indicazione della data e del luogo di redazione del documento da parte dell’autore effettivo dell’atto, poichè tali elementi fanno parte della rappresentazione documentale "V. in tal senso Sez. 5 – del 19 aprile 2005,n. 14561, Minghelli – RV 231716".

Devono ritenersi prive di fondamento anche le deduzioni difensive con le quali si prospetta l’erronea qualificazione giuridica della condotta delittuosa.

Va a riguardo menzionata Cass. Sez. 2, sentenza del 17 aprile 2009, n. 16566, Stasino per cui: "la falsificazione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla responsabilità civile degli autoveicoli commessa da un soggetto privato che ne faccia uso mediante esibizione sull’autovettura, integra gli estremi del reato di falsità in scrittura privata, ma non quello di ricettazione, a meno che il modulo contrattuale e il relativo contrassegno non provengano a loro volta da reato".

Resta ugualmente del tutto priva di fondamento, alla luce del principio di diritto citato la deduzione di ipotesi di truffa.

Per tali motivi la Corte deve rigettare il ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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