T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1823 Assegnazione di alloggi,

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i provvedimenti impugnati è stata negata al ricorrente l’assegnazione di un alloggio in deroga ex art. 14, comma 1, lettera d) R.R. 1/2004, sulla base dell’opposta assenza di patologie invalidanti, nonché in relazione ad un pregresso sfratto per morosità maturato per un modesto importo (circa Euro 2.700,00).

Il ricorrente deduce il mancato rilievo del predetto sfratto "che egli credette immediatamente esecutivo sia per la sua scarsa conoscenza delle leggi che per le forti pressioni al rilascio attuate dal locatore". Inoltre, ribadisce di essere affetto da diabete mellito, che a torto non sarebbe stato considerato quale patologia invalidante.

Il ricorso va respinto.

In base al consolidato orientamento della Sezione l’assegnazione di un alloggio in deroga costituisce "un rimedio eccezionale relativo a particolari gravi situazioni di rilevanza sociale non valutate nella graduatoria ordinaria ovvero sopravvenute alla chiusura dell’ultimo bando di concorso" (T.A.R. Milano Lombardia Sez. I 22 gennaio 2009, n. 179).

Nella fattispecie per cui è causa il diniego è sufficientemente motivato, in quanto fondato su di una pluralità di circostanze, che non risultano superate dalle deduzioni del ricorrente.

In particolare, il Comune ha posto in luce l’esistenza di un reddito da lavoro dipendente, l’esiguità del canone di locazione, rapportato a tale reddito e la compatibilità tra la patologia attestata dal ricorrente e lo svolgimento di un’attività lavorativa.

A fronte di quanto precede non hanno pregio gli argomenti dall’interessato in ordine alla mancata conoscenza delle procedure esecutive, rilevando invece il modesto ammontare del debito, in rapporto alle sue disponibilità economiche.

Analogamente, il ricorrente si limita ad attestare una determinata situazione patologica (diabete), senza tuttavia documentarne la sua concreta gravità, con ciò non smentendo le dette affermazioni del Comune in ordine alla possibilità di prestare un’attività lavorativa e di percepire comunque un reddito.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Le spese vanno compensate, essendo il ricorrente stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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