Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 01-07-2011, n. Aggravanti comuni danno rilevante 26022

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 3 maggio 2010 la Corte di Appello di Trieste confermava a carico di H.S. la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste in data 15 ottobre 2008, con la quale l’imputata era stata condannata perchè responsabile di furto aggravato (ai sensi dell’art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4 – erroneamente menzionata in rubrica richiamando l’art. 625 c.p., n. 5) – alla pena di mesi sei di reclusione con l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 ritenuta equivalente alla aggravante ed alla recidiva.

In fatto si era verificato che l’imputata era entrata in un negozio di alimentari insieme al compagno che era ubriaco, e i due avevano chiesto dei panini. Successivamente il proprietario si era accorto che era stata prelevata della merce che teneva esposta sul bancone, ed essendosi i due allontanati a bordo di un’auto, aveva annotato il numero di targa.

In sentenza si era rilevata la responsabilità dell’imputata essendo costei la persona che era presente con il compagno evidenziando che i due avevano agito insieme. L’aggravante dell’avere agito con destrezza si era ritenuta sussistente, avendo i due approfittato della momentanea assenza del proprietario-allontanatosi per preparare i panini – in tal modo trovandosi in condizioni favorevoli a realizzare l’impossessamento della merce.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il difensore deducendo:

1 – la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, per carenza, ed illogicità della motivazione, ritenendo che la Corte territoriale non avesse dato conto della insussistenza delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p..

Il ricorrente censurava altresì la mancata concessione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sull’aggravante e sulla recidiva, in applicazione dell’art. 69 c.p., n. 4 come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, successiva ai fatti contestati.

Ulteriore violazione veniva evidenziata dalla difesa con riferimento all’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4, escludendo che nella specie fosse applicabile l’ipotesi del furto con destrezza.

Peraltro il ricorrente rilevava una sorta di estensione del giudizio di responsabilità, dato che la Corte aveva specificato che la donna aveva agito essendo stata sempre insieme all’individuo che l’accompagnava.

Si censurava altresì il mancato riconoscimento delle generiche, rilevando la modesta entità del fatto.

2 – Con ulteriore motivo si censurava la sentenza impugnata per mancanza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e).

A riguardo la difesa rilevava che era illogica l’attribuzione alla imputata della condotta delittuosa, dato che sia il proprietario del negozio che un teste avevano riferito di aver visto l’uomo-coimputato che era stato giudicato separatamente, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che aveva asportato la merce, onde – in assenza di ulteriori elementi, si riteneva esente da ogni responsabilità la ricorrente, che si era solo trovata insieme a colui che aveva commesso il furto, senza che potesse essere a lei riferito alcun comportamento di attiva partecipazione all’illecito.

Per i predetti motivi la difesa chiedeva pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

1 – Non ricorre la dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale,in relazione alla posizione dell’imputata, atteso che dalla sentenza impugnata si evince il riferimento alla prova testimoniale, resa dal titolare dell’esercizio commerciale ove si era verificata l’azione furtiva di sottrazione di generi alimentari esposti sul banco di vendita, approfittando del momento in cui il negoziante si era allontanato in altra parte del magazzino.

La presenza attiva dell’imputata era stata inoltre dimostrata secondo quanto è dato desumere dal contenuto della decisione, oltre che dalla motivazione resa dal giudice di prime cure, poichè la donna era entrata nel negozio insieme all’individuo coimputato, ed al negoziante era stata rivolta la richiesta di preparare dei panini, da parte dei due avventori.

Ai fini del concorso di persone nel reato, secondo giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi rilevante anche la condotta di chi, con la propria presenza, abbia agevolato comunque l’azione delittuosa -v.

Cass. Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 15023 – RV 234128 – nonchè Sez. 6, 24 agosto 1993, n.7985, Mencio.

Dunque resta esclusa nel caso di specie, l’ipotesi di una presenza meramente passiva dell’imputata al fatto contestato,e la sentenza deve ritenersi sul punto esente dai richiamati vizi di legittimità, dovendosi ritenere adeguatamente esaminata la condotta tenuta dalla ricorrente, nelle due sentenze conformi.

Infine deve ritenersi infondata la censura attinente alla motivazione sul trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale evidenziato – al di là del riferimento alle condizioni di cui all’art. 69 c.p., comma 4 elementi – come i numerosi precedenti specifici – che di per sè sono sufficienti a legittimare il diniego di prevalenza delle attenuanti.

Pertanto resta ininfluente il rilievo difensivo concernente il richiamo alla preclusione normativa in virtù della riforma dell’art. 69 c.p. introdotta in epoca successiva alla consumazione del reato.

Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato,con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *