T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di un’impresa addetta al soccorso stradale e alla custodia giudiziaria e amministrativa di veicoli, ha impugnato il provvedimento, a firma del Presidente della Commissione istituita presso il Tribunale per i minorenni di Milano, di alienazione forzosa di veicolo sottoposto a sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 1, comma 312 ss., della L. 30 dicembre 2004, n. 311, notificato il 19 ottobre 2006.

Si è costituito il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 190 del 7 febbraio 2007 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’esito dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2011, con ordinanza n. 523 del 22 febbraio 2011, il Collegio ha assegnato termine per presentare memorie vertenti sulla rilevata questione di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. e, all’udienza pubblica del 22 giugno 2011, sentite le parti, la causa è passata in decisione.

2. In ricorso sono stati articolati sei motivi:

I) ingiustizia manifesta dell’atto impugnato e illegittimità costituzionale della sottesa disciplina di cui all’art. 1, comma 312 ss. della L 30 dicembre 2004, n. 311, laddove prevedono che l’acquisizione del veicolo sottoposto a sequestro da parte del custode avvenga senza il suo consenso in spregio ai principi concernenti gli atti di alienazione;

II) violazione del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento;

III) violazione di legge perché non sarebbe stata indicata nel provvedimento la composizione della Commissione che avrebbe deliberato;

IV) violazione di legge in quanto non sarebbero stati indicati l’autorità e il termine per ricorrere;

V) violazione di legge in quanto dall’atto impugnato non sarebbe desumibile il provvedimento giudiziario ad esso sotteso;

VI) violazione di legge in quanto gli importi liquidati per la custodia sarebbero stati assunti sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 318 a 321 della L. 311/2004, anziché sulla base delle tariffe annualmente formulate dalle locali Prefetture.

Il Ministero intimato ha confutato ogni avversa censura.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011, sentite le parti, la causa è passata in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi della disciplina recata dall’art. 1 della L. 30 dicembre 2004 n. 311, il quale, al comma 312 così recita: "312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni: a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l’adozione del provvedimento di sequestro; b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico; c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002; d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro".

I successivi commi prevedono: "313. La cessione di cui al comma 312 è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio. 314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate. 315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente".

La surriportata normativa ricalca la precedente, recata dall’art. 38 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla L. n. 326/2003, che ha introdotto l’art. 214bis al Codice della strada, in cui tra l’altro, è previsto: "2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio…. 5. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositarioacquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri".

Osserva il Collegio che l’obbligo per i depositari (indipendentemente dal fatto che abbiano stipulato una convenzione in tal senso, atteso che la disciplina di legge riconduce le due categorie ad un unicum) di acquisire i veicoli sequestrati, nella disciplina applicabile al caso di specie, come nella precedente innanzi richiamata, discende direttamente dalla legge.

Ne consegue che all’Amministrazione non è riservato alcun margine di discrezionalità, atteso che è stato lo stesso Legislatore a prevedere la cessione dei veicoli stessi come una operazione da eseguire in via obbligatoria; tant’è vero che l’alienazione viene perfezionata con la semplice notifica al depositario – acquirente del provvedimento dal quale risulta la "determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli".

Dunque, posto che è stato il Legislatore a disciplinare le modalità della alienazione di cui trattasi e che non possono dedursi, quindi, rilievi circa il procedimento in questione se non contestando la scelta operata dal Legislatore stesso, il Collegio deve osservare che il decreto impugnato ha disposto l’alienazione del veicolo depositato presso il ricorrente in modo del tutto conforme al chiaro dettato legislativo che non contempla il consenso dell’acquirente ai fini del perfezionarsi dell’alienazione.

Su tali premesse, il Collegio condivide l’opinione espressa dal Consiglio di Stato nella decisione, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio invocata dal ricorrente, laddove osserva che "nella specie non sussistono i presupposti perché sia dichiarata non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di riferimento della legge n. 326/2003, di conversione del D.L. n. 269/2003, per contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, secondo quanto eccepito appunto dalle parti appellate.

Deve ritenersi, infatti, che la scelta operata nel caso in esame sia stata effettuata nell’ambito di una valutazione discrezionale del Governo, poi ratificata in sede parlamentare, in relazione al grave problema della custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo, problema che determina, come evidenziato nell’atto di appello, notevoli riflessi negativi sulla gestione finanziaria dello Stato, per effetto degli esborsi ingenti di risorse utilizzate per liquidare le rilevanti indennità di custodia, e che influisce anche sul degrado ambientale derivato dalla protrazione della custodia, con pregiudizio talvolta alla salute stessa.

Appare, pertanto, indubbio che sussistevano nel caso in esame evidenti ragioni in base alle quali il legislatore era legittimato a scegliere nella sua discrezionalità le soluzioni ritenute necessarie e che, rispetto a tale scelta, non possa considerarsi ammissibile la questione di legittimità costituzionale, come sopra prospettata, delle disposizioni di riferimento della legge n. 326/2003, per l’asserito contrasto con gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione" (Cons. Stato, sez. VI, 9 ottobre 2007, n. 5306).

Per quanto precede il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto.

3.2. La violazione del termine di sei mesi per la conclusione del procedimento, dedotta con il secondo motivo, pur non essendo idonea di per sé ad invalidare l’atto conclusivo, trattandosi di atto a contenuto vincolato, è smentita dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione, da cui risulta che in data 10 luglio 2006 la Commissione ha inviato al ricorrente la richiesta di comunicazioni in ordine al veicolo, risultante in giacenza, ciclomotore Piaggio Ciao, telaio 0449378 sequestrato il 14 gennaio 1994.

Il motivo è, dunque, infondato e va respinto.

3.3. Altresì, infondati, sono il terzo, il quarto ed il quinto motivo con cui è stata dedotta la violazione di legge perché non sarebbe stata indicata nel provvedimento la composizione della Commissione che avrebbe deliberato, perché non sarebbero stati indicati l’autorità e il termine per ricorrere, perché dall’atto impugnato non sarebbe desumibile il provvedimento giudiziario ad esso sotteso.

Invero l’indicazione della composizione della Commissione non era richiesta e, in ogni caso, trattandosi, come già detto, di provvedimento a contenuto vincolato, eventuali irregolarità sotto tale profilo non sarebbero idonee ad invalidare l’atto.

Quanto alla mancata indicazione del termine e dell’Autorità cui presentare ricorso, costituisce principio consolidato che essa non vizia il provvedimento, costituendo una mera irregolarità che può solo dare luogo, in caso di tardiva impugnazione, alla rimessione in termini per errore scusabile (ex multis: T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015).

Infine il provvedimento di sequestro del ciclomotore era noto al ricorrente per essergli stato notificato contestualmente all’affidamento in custodia e il relativo numero del procedimento penale (14/DIB/94) risulta dagli atti del procedimento amministrativo per cui è causa.

3.4. In ordine al sesto motivo, con cui è stata dedotta la violazione di legge in quanto gli importi liquidati per la custodia sarebbero stati assunti sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 318 a 321 della L. 311/2004, anziché sulla base delle tariffe annualmente formulate dalle locali Prefetture, il Collegio osserva che anche detta previsione discende direttamente dalla legge, di cui la Commissione ha fatto pedissequa applicazione.

Invero i commi 318 e 319 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2004 n. 311 stabiliscono: "318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori; b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici; c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. 319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute".

In ogni caso deve evidenziarsi che il provvedimento con il quale la commissione per l’alienazione dei veicoli sequestrati liquida (ai sensi dell’art. 1, commi da 312 a 321, della L. 30 dicembre 2004 n. 311) il compenso in favore del depositario – acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, trattandosi di obbligazioni, di fonte legale, connesse all’esercizio di un servizio pubblico, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante opposizione secondo la speciale procedura prevista dall’art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass., S.U., 26 giugno 2009, n. 15044; Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giur., 16 settembre 2010, n. 1214).

Ne consegue che la relativa domanda formulata in ricorso, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione con conseguente onere del ricorrente di riproporla innanzi al giudice ordinario nei termini e per gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.

Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto in parte e in parte dichiarato inammissibile.

Quanto alle spese del giudizio se ne può,tuttavia, disporre l’integrale compensazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge in parte e in parte lo dichiara inammissibile, come da motivazione.

Spese compensate.

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