DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2010 Sospensione del dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed assessore regionale alla sanita’ della regione Abruzzo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell’Ufficio Territoriale del Governo del L’Aquila,
prot. n. 30574/GAB/ del 22 settembre 2010, con la quale viene data
comunicazione dell’avvenuta notifica al Consigliere regionale ed
Assessore regionale alla sanita’ della Regione Abruzzo dott.
Lanfranco Venturoni dell’ordinanza, con la quale il GIP presso il
Tribunale di Pescara ha disposto nei suoi confronti la misura degli
arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), ai sensi dell’art. 15, comma
4-ter, della citata legge n. 55/1990;
Vista l’ordinanza, emessa in data 21 settembre 2010 dal GIP presso
il Tribunale di Pescara e trasmessa dall’Ufficio Territoriale del
Governo de L’Aquila con nota Prot./GAB/32083 del 6 ottobre 2010, con
la quale e’ stata disposta l’applicazione della misura della custodia
cautelare degli arresti domiciliari di cui all’art. 284 c.p.p., per
le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81, comma 2, 110 e 314
c.p., 61 n. 2 c.p., 319 c.p., 323 c.p., 322, comma 4, c.p., 321 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di «….consigliere regionale ed
assessore regionale» quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione
della misura coercitiva cautelare degli arresti domiciliari, di cui
all’art. 284 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri ed
assessori regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 21 settembre 2010 decorre la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n.
55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 21 settembre 2010 e’ accertata la sospensione del
dott. Lanfranco Venturoni dalla carica di consigliere regionale ed
Assessore regionale alla sanita’ della Regione Abruzzo, ai sensi
dell’art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 14 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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