Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 01-07-2011, n. 25916 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.F.S. è stato chiamato a rispondere dei reati di cui:

a) all’art. 612 c.p. per avere minacciato N.E. di un male ingiusto, proferendo al suo indirizzo la frase " E. stai attento perchè ti faccio fuori"; b) all’art. 590 c.p. per aver cagionato al medesimo per colpa lesioni personali consistenti in "cervicalgie, vomito, stato d’ansia reattivo" con giorni 7 di prognosi s.c. derivate dagli atteggiamenti offensivi e minacciosi tenuti nei suoi confronti di cui al capo a).

2.Il giudice di pace di Notaresco assolveva l’imputato dal reato di minaccia, ex art. 530 c.p.p., comma 2, perchè la prova non era sufficiente a ritenere provata l’accusa; rilevava infatti il predetto giudice che la testimonianza della persona offesa e dei due testi indicati dal pm che ne avevano confermato la versione, era contraddetta dalla registrazione audio dell’episodio che era stata fatta dallo stesso imputato; dunque non poteva ritenersi provato il comportamento addebitato all’imputato; riteneva però il D.F. responsabile per le lesioni, rilevando che lo stato di stress conseguente all’episodio risultava accertato sulla base delle dichiarazioni rese dall’imputato e del certificato del pronto soccorso e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno in favore della parte civile.

3.Il Tribunale di Teramo, cui l’imputato aveva proposto appello, assolveva quest’ultimo anche dal reato di lesioni per insussistenza del fatto; il Tribunale riteneva essere "di tutta evidenza che la sintesi assolutoria del giudice di primo grado in ordine alla sussistenza della condotta (minacce) non può che preludere ad analoga sintesi in ordine all’evento (lesioni)"; ed aggiungeva che "comunque, mancherebbe la prova del nesso di causalità. Il giudice di primo grado l’aveva desunta dal certificato medico del Pronto Soccorso Ospedaliere in cui si apprende che il N. avrebbe riferito un malore dopo le presunte minacce. E’ appena il caso di osservare che, in tal modo, si fa riposare su una mera dichiarazione della parte offesa una circostanza che, viceversa, andava provata con adeguato accertamento tecnico". 4. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore della parte civile. Lamenta mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e).

Sostiene che, a prescindere dall’accertamento o meno del reato di minaccia, l’azione del D.F., suo capo reparto, era tale da ritenersi causalmente idonea a provocare la patologia indicata nel certificato medico; era stato infatti accertato che mentre egli dopo la pausa pranzo era tornato al proprio posto, D.F. gli si era avvicinato, con il registratore in tasca, proferendo frasi del genere "ricominciamo con le minacce" e che N. lo invitava a lasciarlo stare in pace e poi si allontanava dalla propria postazione pallido e spaventato; si trattava di un’azione idonea a creare la patologia di cui al certificato medico prodotto, come confermato anche dai testi.

Irrilevante era la circostanza che D.F. fosse stato assolto dal reato di minaccia perchè la sua condotta vessatoria e scorretta era idonea comunque a provocare la patologia riscontrata.

5. Nell’interesse dell’imputato è stata presentata una memoria con cui ci si oppone al ricorso della parte civile e se ne chiede la dichiarazione di inammissibilità o comunque il rigetto.

Motivi della decisione

1. Osserva preliminarmente il Collegio che la memoria dell’imputato è stata depositata soltanto l’11 aprile 2011 e dunque oltre il termine ultimo di 5 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso, termine stabilito dall’art. 611 c.p.p.. Della stessa non può dunque tenersi conto.

1. Il ricorso non merita accoglimento.

Il Tribunale ha correttamente, sia pur sinteticamente, escluso la sussistenza del reato di lesioni. Ed invero non può trascurarsi che la contestazione mossa al D.F. faceva derivare le contestate lesioni personali di cui al capo b), dal comportamento di minaccia descritto nel capo a), comportamento quest’ultimo che il giudice di primo grado ha ritenuto non accertato e non accertabile perchè la versione dei fatti riferita dalla persona offesa e dai testi a suo favore era incompatibile con quanto risultava dalla registrazione fonografica dell’episodio stesso. E’ del tutto evidente che la mancanza di prova circa la condotta che si assumeva lesiva non poteva che comportare l’assoluzione da entrambi i reati, quello di cui al capo a) e quello di cui al capo b), atteso che quest’ultimo presupponeva quale fonte delle lesioni la condotta descritta nel primo. In tale situazione non giova al ricorrente sostenere che il D.F. ha comunque posto in essere un comportamento scorretto che gli ha causato uno schock da stress, e non solo perchè si tratta di una prospettazione di circostanze fattuali che – come noto – non possono essere dedotte quali motivi di ricorso per Cassazione, ma anche perchè evidentemente, se è possibile in astratto ritenere che anche un comportamento che non integra il reato di minaccia, possa assumere le caratteristiche della colpa e come tale essere causa di lesioni altrui, una tale ipotesi necessita di concretezza e riscontri probatori, oltre che di positiva contestazione processuale, elementi tutti che nella specie fanno difetto.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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