T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1813 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorso ha ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza di demolizione di lavori eseguiti in assenza di DIA, sospesa da questo Tribunale con ordinanza n. 954 del 7 aprile 2004;

che all’esito di tale provvedimento la ricorrente ha ultimato i lavori ed ha messo in funzione la stazione radio base senza che il Comune abbia adottato alcun ulteriore provvedimento;

che la ricorrente ha affermato che di recente, avendo la stazione radio base concluso il normale ciclo di utilizzo ed essendo mutate le necessità di sviluppo della rete di tecnologia UMTS, la stazione per cui è causa è stata volontariamente rimossa previa DIA in data 5 ottobre 2009;

che ciononostante ha affermato il permanere dell’interesse al ricorso per evitare la reviviscenza dell’ordinanza di rimozione impugnata;

che il Comune intimato ha chiesto, viceversa, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto:

che la mancata adozione da parte del Comune di ulteriori e diversi provvedimenti inibitori o sanzionatori, successivamente all’ordinanza cautelare della Sezione, ha determinato il definitivo radicarsi degli effetti della DIA originariamente presentata, anche in ragione dell’ordinanza n. 4318 di reiezione dell’istanza cautelare in appello resa dal Consiglio di Stato il 23 settembre 2004, sulla rilevata assenza di un evidente pregiudizio all’interesse pubblico tutelato;

che, in ogni caso, la volontaria rimozione del manufatto al termine del suo ciclo di funzionamento e, dunque, per ragioni indipendenti e diverse da quelle poste a base dell’impugnata ordinanza, determina il venir meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso;

che, pertanto, il ricorso in epigrafe va dichiarato improcedibile;

che le spese del giudizio possono compensarsi;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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