DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010 Sospensione del sig. Romolo Del Balzo dalla carica di consigliere della regione Lazio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 26-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del
Governo – del 10 dicembre 2010, prot. n. 234440/1131/2010, con la
quale sono stati trasmessi gli atti relativi al procedimento penale
n. 7524/08 R.G.N.R., concernenti l’ordinanza con la quale il Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina ha disposto
nei confronti del sig. Romolo Del Balzo, Consigliere della Regione
Lazio, la misura della custodia cautelare in carcere (art. 285
c.p.p.), ai sensi dell’art. 15, comma 4-ter, della citata legge n.
55/1990;
Vista l’ordinanza, emessa in data 18 ottobre 2010, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Latina, che ha
disposto la misura della custodia cautelare in carcere, ai sensi
dell’art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del sig.
Romolo Del Balzo per i reati di cui agli artt. 110, 356 e 640 cpv n.
1 del codice penale;
Visto altresi’ il dispositivo di ordinanza emessa dal Tribunale
ordinario di Roma – Sezione speciale riesame – che in data 30
novembre 2010 ha confermato l’ordinanza che ha disposto la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti del sig. Romolo Del
Balzo;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la
sospensione di diritto dalla carica di «….. consigliere regionale»
quando e’ disposta, tra l’altro, l’applicazione della misura
coercitiva cautelare degli arresti in carcere, di cui all’art. 285
del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi
abrogativi operati dall’art. 274 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico sull’ordinamento degli enti
locali, e’ tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri
regionali, come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di cassazione
nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Considerato che le suindicate disposizioni dell’art. 15 della legge
n. 55/1990 e successive modificazioni sono applicabili su tutto il
territorio nazionale in ragione della loro finalita’, secondo quanto
affermato da ultimo dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza
n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali
disposizioni «… perseguono finalita’ di salvaguardia dell’ordine e
della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli
organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle
amministrazioni pubbliche … coinvolgendo cosi’ esigenze ed
interessi dell’intera comunita’ nazionale connessi a valori
costituzionali di rilevanza primaria»;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 18 ottobre 2010 decorre la
sospensione prevista dal citato art. 15, comma 4-bis, della legge n.
55/1990 e successive modificazioni;
Attesa la necessita’ e l’urgenza di provvedere, il che esclude in
radice l’applicabilita’ degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come
sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di
cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione
territoriale ed il Ministro dell’interno;

Decreta:

A decorrere dal 18 ottobre 2010 e’ accertata la sospensione del
sig. Romolo Del Balzo dalla carica di Consigliere della Regione
Lazio, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 e successive modificazioni.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la
sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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