DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2010

Individuazione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche’ rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di seconda fascia e di quelle delle aree prima, seconda e terza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 23 del 29-1-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3;
Visto l’art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi
indicate, debbono provvedere ad una riduzione degli uffici
dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei
vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto,
nonche’ alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in
organico di tale personale, operando anche con le modalita’ previste
dall’art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio
2009, n. 14;
Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 febbraio
2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10 individua quale modalita’
provvedimentale l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Vista la proposta formulata, d’ordine del Ministro, dal Capo di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota
n. 28196 del 25 giugno 2010, e relazione tecnica allegata, come
integrata con nota n. 48326 del 13 ottobre 2010, con la quale, al
fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 2, comma
8-bis della legge n. 25 del 2010, e’ stata rappresentata l’esigenza
di procedere all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previsto dal comma 10, dell’art. 41 del predetto
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
Considerato che, in attuazione della normativa citata, occorre
conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni
organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia,
cui seguira’, in linea con le disposizioni di cui all’art. 2, comma
8-bis, lettera a) della citata legge n. 25 del 2010, un decreto
ministeriale, da adottare ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati
e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale, nonche’ la loro distribuzione nelle strutture di
livello dirigenziale generale in cui si articola l’Amministrazione,
b) riduzione del 10 per cento della spesa complessiva relativa alle
vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree
prima, seconda e terza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre
2008, n. 211, concernente il regolamento di riorganizzazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanato in attuazione
dell’art. 74, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale
sono state, tra l’altro, rideterminate le dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali e delle aree prima, seconda e terza,
ripartite nelle fasce retributive, del personale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che la proposta di rideterminazione delle dotazioni
organiche e’ compatibile con le disposizioni recate dall’art. 2,
comma 8-bis, lettere a) e b) della legge n. 25 del 26 febbraio 2010,
ferma restando la necessita’, da parte dell’Amministrazione, di
provvedere all’adozione del decreto ministeriale con il quale saranno
individuati le strutture e/o i posti di funzione di livello
dirigenziale non generale nel limite massimo del contingente previsto
dal presente decreto;
Ritenuto, quindi, di provvedere alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche
dirigenziali di seconda fascia e di quello delle aree del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto richiesto dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la sopra citata
nota;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007
e pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
237 dell’11 ottobre 2007;
Preso atto che sulla proposta di rideterminazione delle dotazioni
organiche, cosi’ come formulata, sono state consultate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti le organizzazioni sindacali;
Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell’economia e
delle finanze con nota del 4 novembre 2010 n. ACG/66/INFRA/14668;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
giugno 2008, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione e’ stato delegato ad esercitare le funzioni
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
lavoro pubblico, nonche’ l’organizzazione, il riordino ed il
funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Fermo restando il contingente di personale di livello
dirigenziale generale, stabilito dal decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 in complessive n. 47 unita’, in
attuazione dell’art. 2, comma 8-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le
strutture e i posti di funzione di livello dirigenziale non generale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definite nel
numero complessivo di 251 e le dotazioni organiche del personale con
qualifica di dirigente di seconda fascia e di quello delle aree
prima, seconda e terza sono rideterminate secondo l’allegata tabella
A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio
decreto, da emanare ai sensi dell’art. 4, comma 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedera’ alla individuazione
ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione
di livello dirigenziale non generale, nonche’ alla loro distribuzione
nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola
l’Amministrazione, nella misura corrispondente al contingente
numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente
decreto.
3. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita’ di utilizzo
delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio successivo decreto,
da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili
professionali di cui all’art. 7, comma 3 del C.C.N.L. del comparto
Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, effettuera’ la
ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati,
nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola
l’Amministrazione, nonche’, nell’ambito delle aree prima, seconda e
terza, in fasce retributive e profili professionali.
4. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 2 e 3 saranno
tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 19 novembre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 21, foglio n. 38

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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