T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 06-07-2011, n. 1804 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 09.7.10 e depositato in data 14.7.10 il ricorrente impugnava la determinazione del Comune di Milano che aveva approvato il verbale della prova selettiva tenutasi in data 24.03.10 per l’assunzione di 4 Esecutori – Categoria B – Posizione Economica B1 a tempo determinato.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 20.7.2010 veniva respinta l’istanza cautelare.

All’udienza del 8.2.2011 il Collegio sollecitava le parti a prendere posizione sul rilevato difetto di giurisdizione per non essere la procedura selettiva impugnata una procedura concorsuale e concedeva termine alle parti per dedurre sul punto.

Alla successiva udienza del 5.7.2011 il ricorso passava in decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Infatti l’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001 ha devoluto al g.o., in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del g.a.

Le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, previste dall’art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56, non possono però considerarsi procedure concorsuali.

Lo chiarisce espressamente l’art. 35 del D. Lgs. 30marzo 2001 n. 165, il quale chiaramente distingue tra l’assunzione mediante procedure selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta, dall’assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Infatti, a differenza delle procedure concorsuali vere e proprie, tese alla formulazione di apposite graduatorie, anteriori e preliminari rispetto agli atti d’assunzione, nel caso della chiamata mediante lista di collocamento l’Amministrazione comunale ha proceduto ad una semplice verifica, in capo ad un soggetto già assunto, del possesso della capacità necessarie per lo svolgimento delle mansioni che dovrà svolgere, senza alcuna verifica comparativa (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 febbraio 2006, n. 250).

Ne consegue che la giurisdizione in materia spetta al giudice ordinario ed il relativo giudizio potrà essere proseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

In considerazione della natura della decisione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione ed indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Ugo De Carlo, Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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