Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-07-2011, n. 26031

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.- Con ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari, dinanzi al quale era stato tratto per convalida di fermo, D.P.M., indagato in ordine al delitto di concorso in estorsione continuata aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, veniva assoggettato alla misura cautelare della custodia in carcere; poichè l’aggravante contesta implicava però la competenza distrettuale, il GIP, dopo aver provveduto all’interrogatorio di garanzia, trasmetteva gli atti al GIP di Catanzaro, che il 1 giugno 2010 emetteva nuova misura cautelare detentiva, senza effettuare un nuovo interrogatorio.

Il D.P. eccepiva l’estinzione della cautela chiedendo la scarcerazione, non avendo provveduto il GIP distrettuale all’interrogatorio prescritto, atteso che, a suo avviso, quello effettuato dal GIP di Castrovillari non aveva validità sia perchè effettuato da giudice incompetente, competente essendo il giudice distrettuale, sia perchè nelle more erano stati acquisiti nuovi elementi di valutazione, costituiti dalle difese dalla coindagata Z.J. e dalle dichiarazioni di M.F., e ciò stesso a suo avviso implicava l’obbligatorietà di un nuovo interrogatorio.

L’istanza veniva rigettata.

Proponeva appello il D.P. ribadendo le eccezioni già disattese dal GIP. Con ordinanza del 28 ottobre 2010 il Tribunale di Catanzaro rigettava il gravame, osservando come l’interrogatorio reso dall’indagato nella sede della convalida del fermo fosse del tutto valido anche come interrogatorio di garanzia, atteso che nei termini di legge l’ordinanza cautelare era stata poi ribadita dal giudice competente, nè erano stati successivamente acquisiti elementi indizianti nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente contestati.

Deduce il ricorrente la nullità dell’ordinanza impugnata per:

1) violazione di legge e difetto di motivazione sul punto, atteso che la contestazione della mafiosità implicava la competenza distrettuale, di modo che nella specie non si versava in ipotesi di incompetenza territoriale, ma in quella ben più incisiva conseguente alla violazione dell’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, art. 328 c.p.p., comma 1 bis e art. 390 c.p.p., comma 1; la questione era stata posta al Tribunale del Riesame, che non l’aveva delibata;

2) violazione degli artt. 294 e 302 c.p.p., atteso che stante la nullità conseguente all’incompetenza funzionale di cui al punto che precede, era dovuto l’interrogatorio di garanzia a seguito dell’emissione da parte del giudice competente di nuovo provvedimento cautelare, dovendo considerarsi che l’interrogatorio di garanzia ha anche lo scopo di istituire il contatto diretto tra indagato e giudice competente, funzione che non può assolvere l’interrogatorio reso dinanzi a giudice incompetente;

3) l’interrogatorio di garanzia era dovuto anche perchè, contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale, il compendio indiziario era sostanzialmente mutato per gli apporti costituiti dalle dichiarazioni dei coindagati Mo.Ma. e Z. J.;

4) Infine deduce conclusivamente la violazione di legge con riferimento all’art. 24 Cost., atteso che l’interrogatorio di garanzia costituisce esplicazione fondamentale dell’esercizio del diritto a difendersi, garantito dalla norma costituzionale citata.

B.- Il ricorso è destituito di fondamento.

La questione centrale proposta dal ricorrente, ancorchè articolata sotto diversi profili, concerne la validità del provvedimento cautelare emesso dal GIP di Castrovillari e gli effetti dell’omissione di un nuovo interrogatorio da parte del giudice distrettuale, non potendo considerarsi, ad avviso del ricorrente, alla stregua di interrogatorio di garanzia quello effettuato dal giudice che aveva declinato la competenza.

Va allora osservato che sul punto, ad onta di quanto sostiene il ricorrente, l’ordinanza impugnata ha dato ampia motivazione, osservando che ai sensi dell’art. 27 c.p.p. l’originario provvedimento cautelare era stato adottato del tutto legittimamente, ed entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti il giudice distrettuale competente aveva pronunciato nuovo provvedimento cautelare.

Quanto all’interrogatorio, come ha esattamente osservato il Tribunale, legittimamente vi aveva provveduto il giudice che aveva emesso l’ordinanza cautelare, ancorchè incompetente per il merito, nè il giudice distrettuale era tenuto a procedere a nuovo interrogatorio di garanzia atteso che, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., aveva ritualmente provveduto ad emettere nuova ordinanza nel termine di venti giorni (Sez. 5, n. 3399 del 27 ottobre 2009 Rv 245836; Sez. 2, n. 29924 del 17 aprile 2007 Rv 237697; S.U. n. 39618 del 26 settembre 2001 Rv 219975).

Quanto agli ulteriori elementi indizianti, asseritamente acquisiti successivamente al primo provvedimento cautelare, l’ordinanza impugnata riferisce che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in realtà questi risultavano già acquisiti all’atto della prima ordinanza, tanto che erano stati compiutamente delibati dal giudice di Castrovillari.

Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente ala pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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