Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-11-2011, n. 24245 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

L.C. impugna, con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza della CTR del Lazio n. 132/28/05 depositata il 21 dicembre 2005, con la quale, accolto l’appello del Comune di Santa Marinella contro la decisione di primo grado, essa osservava che la contribuente aveva omesso di dichiarare due unità immobiliari ai fini ici dal 1996 al 2000, e pertanto gli avvisi di accertamento relativi erano fondati sua per l’imposta evasa che anche per la sanzione, mentre l’ente territoriale non si è costituito.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la commissione tributaria regionale non considerava che il ricorso in appello non era stato mai notificato nè alla parte personalmente, nè al difensore rag. F.N., bensì depositato direttamente presso la segreteria della CTR, con la conseguenza che il contraddittorio sarebbe stato violato e la sentenza sarebbe nulla.

Il motivo è fondato. L’appellante avrebbe dovuto notificare il ricorso in appello nelle forme di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 53 depositando poi copia dell’atto di gravame notificato presso la segreteria del giudice dell’impugnazione, pertanto, non avendo così operato, quella impugnazione era inammissibile, e la sentenza successiva affetta da nullità, per la quale quindi il ricorso non può che essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, senza rinvio, atteso che quella di primo grado era passata decisamente in giudicato.

In tema di contenzioso tributario, la notifica del ricorso in appello può essere effettuata – giusta la espressa facoltà riconosciuta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, prima proposizione, – direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. In tale eventualità la L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 3 e 4 prescrivono le formalità che l’ufficiale giudiziario (o il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 16 cit., comma 4) deve compiere per la spedizione dell’atto. Nel caso in cui, a seguito del mancato rispetto di tali formalità, la Corte di Cassazione sia investita – attraverso ricorso ad essa presentato – della inesistenza della notifica e delle conseguenti nullità dell’atto introduttivo del giudizio di appello nonchè della sentenza emessa all’esito dei medesimo, quest’ultima deve essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 cit., art. 62, comma 2 e art. 382 c.p.c., comma 3, secondo periodo, e ciò in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello, ed i giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il gravame ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 53, comma 1, (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 7608 del 06/06/2000, n. 1.218 del 2000).

Quanto alle spese del secondo grado e del presente giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello, e condanna l’intimato al rimborso delle spese del secondo grado e di questo giudizio, e che liquida, per il primo in complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per diritti, ed Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari,e per il presente in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 700,00, (settecento/00) per onorario, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

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