Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-07-2011, n. 26014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

H.M. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza della corte di appello di Bologna del 12 gennaio 2010 che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado per il reato di falso, secondo l’ipotesi di accusa da lui commesso con l’esibire a personale della polizia stradale una patente contraffatta, apparentemente rilasciata dall’autorità croata. Deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed illogicità della motivazione, contestando alla corte territoriale di non aver applicato l’art. 49 c.p. e rilevato l’inidoneità dell’azione, atteso che a suo dire la patente era chiaramente ed evidentemente falsa, come aveva immediatamente rilevato la polizia stradale, di modo che si versava in ipotesi di falso grossolano. Deduce poi immotivato diniego della concessione di attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perchè generico, atteso che il ricorrente ripropone esattamente gli stessi motivi già prospettati con l’appello, tutti puntualmente e motivatamente delibati dalla corte territoriale. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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