T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 06-07-2011, n. 1239 Licenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’ordinanza impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio il dirigente dell’area 4- commercio e mercati del comune di Gallipoli ha ordinato alla ricorrente la cessazione immediata dell’attività di trattenimenti danzanti condotta in difetto di autorizzazione ed esercitata nello stabilimento balneare sito sulla litoranea Gallipoli- S. Maria di Leuca denominato " K.".

In data 12.10.2010, lo stesso dirigente ha disposto la chiusura dell’attività di stabilimento balneare relativamente alla struttura denominata "L.B.V.", sita in Gallipoli sulla litoranea Gallipoli – S. Maria di Leuca per un periodo di cinque giorni complessivi in ragione delle violazioni commesse, differendo l’applicazione della sanzione interdittiva, relativa all’attività esercitata all’effettivo rilascio del prossimo titolo autorizzatorio, stante l’intervenuta, di fatto, sospensione stagionale della stessa, in capo alla società Cooperativa C..

Con successivi motivi aggiunti di ricorso la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 20 aprile 2011, con la quale si dispone la sospensione dell’attività di stabilimento balneare denominato L.B.V. dal 21 al 25 giugno 2011.

La tesi sostanzialmente portata avanti dalla difesa della società ricorrente muove dalla circostanza che le violazioni che hanno originato i provvedimenti inibitori assunti dalla P.a. locale riguardano l’attività di trattenimento danzante e non già l’esercizio dello stabilimento balneare, illegittimamente sospeso.

Si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2011 la causa è passata in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso va respinto.

La tesi della società ricorrente è stata condivisa da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n.411 del 2011,ma non appare corretta alla luce della riflessione sulla articolata situazione giuridica.

Essa fa leva sulla autonomia concettuale e giuridica dell’attività di stabilimento balneare rispetto ad una attività di trattenimento vario, poi concretamente trasformatasi in trattenimento danzante, da ritenere distinta e separata.

Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, che la violazione accertata con riferimento all’attività di trattenimento vario – come nella specie- non potrebbe ripercuotersi sull’esercizio dello stabilimento balneare, il quale si concretizza nella erogazione di servizi specificamente diretti alla balneazione.

Il Collegio osserva, a tal riguardo, che l’evoluzione dei costumi sociali e delle stesse pratiche commerciali induce a ritenere che l’attività di stabilimento balneare, modernamente intesa, comprende distinte e ulteriori attività, come quella di ascolto di musica e trattenimenti danzanti, esercitate in virtù di autonomi titoli autorizzatori ma pur sempre concentrate in un unico spazio e favorite dall’esercizio dello stabilimento balmeare;in ultima analisi si ha una unica attività imprenditoriale.

Ciò vuol dire che quando l’attività di trattenimento danzante si svolge all’interno di uno stabilimento balneare- come accertato nella specie., traendo vantaggio da detta ubicazione per risultare particolarmente appetibile ed utilizzando l’attività balneare come veicolo di promozione – la presenza di eventuali irregolarità o criticità relative alla attività danzante si risolve inevitabilmente in un abuso del titolo di base, ossia dell’autorizzazione ad esercitare lo stabilimento balneare.

Quest’ultima va considerata, in un certo senso, cornice di riferimento entro la quale si svolgono le ulteriori attività di somministrazione di alimenti e bevande,di ascolto della musica e di trattenimento con ballo.

La tesi secondo la quale il locale denominato K. non è una discoteca non coglie, pertanto, la reale dinamica del rapporto di collegamento funzionale esistente tra il trattenimento danzante e lo stabilimento balneare e, per tal via, la reciproca interferenza sul piano gestionale tra le due attività.

In forza di queste argomentazioni, il provvedimento inibitorio va dunque considerato legittimo.

Il ricorso va di conseguenza respinto.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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