Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 01-07-2011, n. 26009

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.A. propone ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Venezia del 4 maggio 2010, che aveva confermato La declaratoria di prescrizione del reato di lesioni volontarie in danno di Z.S., già dichiarata in primo grado dal giudice dell’udienza preliminare di Belluno.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata con sei motivi di ricorso.

Con il primo lamenta l’omessa notificazione sia a lui stesso che al suo difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di secondo grado.

Con gli altri cinque motivi deduce difetto assoluto di motivazione in relazione a tutti gli aspetti della vicenda, che ripercorre dettagliatamente, censure già prospettate con l’appello al fine di ottenere un sentenza assolutoria nel merito. Il 5 marzo scorso il ricorrente ha fatto pervenire nella cancelleria di questa Corte una memoria difensiva, con cui ribadisce e puntualizza i motivi di ricorso.

Il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che non v’è dubbio che l’imputato ai sensi dell’art. 127 c.p.p. avesse diritto alla notifica dell’avviso della data di fissazione dell’udienza camerale, avviso che in atti non risulta notificato nè al M. nè al suo difensore; detta omissione comporta la nullità della sentenza impugnata per la violazione del principio del contraddittorio.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame, e l’accoglimento del ricorso assorbe ogni altra censura.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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