Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-02-2011) 01-07-2011, n. 25910 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna pronunziata, in rito abbreviato, dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto M.F. e S.S. responsabili del delitto di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 per aver detenuto in concorso tra loro, occultata nella abitazione di V.S., giudicata separatamente, Kg 779,36 di Hashish dei quali KG 40 venivano occultati e trasportati, per la successiva vendita, in una Mercedes condotta da M.F. accompagnata da una Renault condotta da S.S.. La Corte di Appello ha dubitato del concorso del M. nella detenzione a fini di spaccio dell’intero quantitativo e ha invece ritenuto certo il concorso in relazione ai 40 KG sopra menzionati. Ha pertanto ridotto ad otto anni di reclusione ed Euro 100.000,00 di multa la maggior pena precedentemente irrogata nei confronti di M., mentre ha confermato la condanna ad anni 16 e mesi otto di reclusione nonchè Euro 200.000,00 di multa per S., così come ha confermato le pene accessorie e le misure di sicurezza applicate dal Tribunale.

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza appena sopra menzionata e la difesa dello S. ha depositato motivi aggiunti. All’udienza pubblica del 15/2/2011 i ricorsi sono stati decisi con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

S.S. denunzia la sentenza impugnata per falsa applicazione dell’art. 99 c.p., commi 4 e 6 e per non avere escluso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

Con i motivi aggiunti il ricorrente ripropone argomenti e citazioni giurisprudenziali relativamente alla aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e menziona alcune recenti sentenze di legittimità che hanno individuato parametri quantitativi come soglia per l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale. Lo S. si sofferma sulle negate attenuanti generiche nonchè sull’errore per il quale la recidiva è stata ritenuta infraquinquennale pur in assenza di condanne passate in giudicato nell’ultimo quinquennio.

M.F. denunzia erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e immotivata negazione delle domandate attenuanti generiche.

Entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Ragioni di ordine logico impongono di dire anzitutto infondata la censura relativa alla aggravante derivante dalla qualificazione di quantità ingente applicata alla quantità di sostanza stupefacente, accostata alla condotta addebitata, in diversa misura, ai due ricorrenti.

La detenzione di oltre 700 KG di hashish accertata per lo S. e la detenzione di circa ulteriori 40 Kg accertata in concorso per S. e M. esattamente è stata configurata come detenzione di quantità ingente.

Premesso che la attuale disciplina degli stupefacenti esclude ogni distinzione tra droghe ed, leggere e altre droghe, l’avere i due ricorrenti detenuto hashish, non ha alcun rilievo sulla applicazione della aggravante ad effetto speciale. Nella prospettiva del pericolo per la salute del quale di seguito si dirà, non ha neppure rilevanza l’allegazione secondo la quale la detenzione di hashish desterebbe minor allarme sociale che la detenzione di droghe così dette pesanti. Deve anche essere esclusa dal giudizio valutativo ogni teoria collegabile alla c.d. saturazione del mercato, posto che la categoria del mercato, per la sua ampiezza, la sua indeterminatezza, la sua arbitrarietà (mercato del quartiere o della provincia o delle regioni di una parte del paese ?) non è suscettibile di offrire alcuna base di certezza alla misurazione della quantità ingente.

Deve anche essere consapevolmente esclusa qualsiasi soglia quantitativa predefinita suscettibile di dare ingresso o di escludere la ricorrenza della quantità ingente, posto che le decisioni di legittimità invocate negli scritti difensivi individuano una soglia che la legge penale non definisce. La quantità ingente è allora quella che incide per la sua dimensione qualitativa e quantitativa (i giudici del merito ancora in appello operano la doppia valutazione della quantità e della efficacia drogante, sintetizzandole nella individuazione di dosi droganti ricavabili) sulla salute dei cittadini in misura forte, consentendo l’accesso all’uso di stupefacenti di un forte numero di individui e per una arco di tempo ampio. I giudici del merito con valutazione loro propria hanno ritenuto ingente sia la quantità di 40 KG che consente la diffusione di 76.553 dosi medie singole di stupefacente sia, e a maggior ragione, la dose di oltre sette quintali che consente la diffusione di milioni di dosi droganti. Che anche la diffusione di 76.553 dosi di hashish costituisca una offerta ingente destinata a incidere sulla salute e sull’assetto di vita di migliaia di persone è circostanza che il testo della legge non consente di rimuovere o di sottovalutare e il ragionamento in tal senso sviluppato dai giudici del merito, che partono dalla aggettivazione di quantità enorme, è esente da errori, contraddizioni interne, incompatibilità col testo di legge applicato. La censura intesa a dire erronea la applicazione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 è infondata.

Quanto alle censure dello S. in punto di applicazione della recidiva si deve rilevare che in sede di appello e, più precisamente in sede di motivi aggiunti, la doglianza aveva riguardato la sola questione della non rilevata facoltativita della applicazione dell’aggravamento di pena. Ma la questione posta è stata adeguatamente risolta dalla motivazione di appello, la quale ha rammentato il carattere obbligatorio della recidiva contestata secondo il combinato dell’art. 99 c.p., comma 5, e art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), in forza del quale l’applicazione della recidiva è obbligatoria. L’accertamento relativo alla esistenza di precedenti per altre quindici condanne, di cui tre relative a fatti caratteristici del narcotraffico, era ormai definitivo e l’addebito di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale era ormai intangibile. Ciò vale anche per la dosimetria delle pene applicate a S. in primo grado e confermate in appello, per le quali la considerazione di non consentito supero del cumulo delle precedenti condanne operata in memoria aggiuntiva di cassazione è oltretutto generica. Infine sono da rigettare perchè infondate le censure proposte dall’uno e dall’altro ricorrente in punto di negate generiche. La statuizione di diniego è espressamente e analiticamente motivata ma trova ulteriore conforto nella descrizione della dinamica dei fatti e delle condotte processuali e nelle valutazioni esplicitate sui significati delle condotte accertate.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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