Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-02-2011) 01-07-2011, n. 25883 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L- Con Sentenza del 25.3.2010, depositata il 31.3.2010, il Tribunale monocratico di Bergamo, dopo la convalida dell’arresto, procedeva con rito abbreviato nei confronti di T.O., nato il (OMISSIS), alias O.G., nato il (OMISSIS), alias O.T., nato il (OMISSIS)) in relazione alle seguenti imputazioni: a) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 quater, commesso ed accertato in (OMISSIS); b) artt. 81 cpv. e 495 c.p., aggravato ai sensi dell’art. 61 c.p., n. 11 e con recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 4.

Il tribunale pronunciava condanna in relazione al primo capo di imputazione poichè l’imputato, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione del Prefetto di Pesaro e Urbino in data 29.7.2005 e dell’ordine di lasciare il territorio dello stato, continuava a permanere in Italia e si rendeva inottemperante, anche al provvedimento di espulsione del Prefetto di Bergamo in data 27.10.2009, nonchè al conseguente ordine di allontanamento emesso lo stesso 27.10.2009 dal Questore di Bergamo; quindi, concesse le attenuanti generiche applicate come prevalenti sulla contestata recidiva, infliggeva al T.O. la pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Riguardo al capo b) riteneva il tribunale, pur non facendo conseguire alla motivazione la corrispondente statuizione in dispositivo, che l’episodio concernente la dazione delle generalità O. G., essendo risalente al (OMISSIS), quando l’imputato fu sottoposto a rilievi dattiloscopici nella Questura di Roma, fosse ormai prescritto; per gli altri episodi valutava che le differenze tra le identità, di volta in volta declinate dall’imputato, non fossero tali da integrare il reato di falso contestato in continuazione.

2.- Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia denunciando che il tribunale ha omesso di pronunciarsi in dispositivo sul capo b) dell’imputazione assumendo, solo in motivazione, che per gli episodi di declinazione di false generalità diversi da quello di cui al fatto del (OMISSIS) (per il quale il giudice ha ritenuto la decorrenza dei termini di prescrizione), stante l’irrilevanza dei falsi, dovesse essere affermata l’insussistenza del reato di cui all’art. 495 c.p..

Ritiene, comunque, il ricorrente PM non condivisibili le argomentazioni sul punto ed assume la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata. Sostiene a ragione che le differenze tra i vari nominativi forniti dall’imputato nelle distinte occasioni non sono affatto irrilevanti in quanto investono sia il nome o nelle distinte occasioni non sono affatto irrilevanti in quanto investono sia il nome o diverse parti del cognome, come contestato in imputazione e come risultante dal c.d. listato AFIS, senza che rilevi che la data di nascita sia sempre la stessa. Chiede, in conseguenza, l’annullamento parziale della sentenza: – o per la mancata pronuncia sul reato di cui al secondo capo di imputazione; – ovvero, in alternativa, qualora dovesse ritenersi integrato il dispositivo con il contenuto della motivazione, per la palese contraddittorietà ed illogicità della motivazione, quale risultante dal testo e dagli atti processuali richiamati.

3.- Il Procuratore Generale Dott. Giuseppe Volpe ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Brescia non può, in tutta evidenza, essere qualificato come ricorso volto a far valere esclusivamente vizi di legittimità, vale a dire come ricorso immediato ex art. 569 c.p.p..

Con il proposto mezzo di gravame il PM ricorrente, infatti, censura la sentenza del Tribunale monocratico di Bergamo non per sola violazione di legge costituita nella omessa pronuncia in dispositivo sul reato di cui al capo b), ma altresì – ed in predominante misura – in relazione alla manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Lamenta, invero, soprattutto che gli assunti del giudice, relativi alla "irrilevanza" delle false generalità fornite dall’imputato in varie circostanze successive all’episodio del (OMISSIS), siano infondati ed in palese contraddizione rispetto alla contestazione del reato di cui all’art. 495 c.p. come riportata in sentenza, nonchè con riferimento al certificato dei precedenti dattiloscopici in atti.

Temi questi direttamente attinenti al merito del giudizio e – per ciò stesso – a questioni di fatto involgenti la congruità della valutazione delle prove, sicuramente non proponibili nel giudizio di legittimità introdotto da un ricorso per saltum.

Ne consegue, quindi, che l’attuale ricorso non può che essere convertito in appello ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, disposizione che opera, infatti, come clausola espressa di esclusione quando trattasi di ricorsi proposti anche ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione ai quali, così come per quelli proposti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), non si applicano le disposizioni relative al ricorso immediato per cassazione (cfr ex plurimis da ultimo Sez. 1, sent. 10.12.2008, n. 48139, Rv. 242789).

Pertanto questa Corte, preso atto della volontà di impugnazione del pubblico ministero e delle connotazioni giuridiche di tale iniziativa processuale, non può che trasmettere gli atti alla competente Corte di Appello di Brescia per il giudizio di merito di secondo grado.

P.Q.M.

La Corte previa conversione del ricorso in appello limitatamente al reato previsto dagli artt. 81 e 495 c.p., dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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