T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 1147 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 23 febbraio 2009 e depositato in pari data, la società indicata in epigrafe chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti, pure indicati in epigrafe, da cui era derivata, ex art. 100 TULPS, la sospensione di giorni quindici dalla data di notifica della validità delle autorizzazioni amministrative, a lei intestate, per attività di pubblico spettacolo con somministrazione, da svolgersi all’interno del pubblico esercizio denominato "L.C.", sito in Viareggio, nonché la proposta di chiusura ai sensi dell’art. 100 TULPS, sulla base di due distinti episodi delittuosi che avevano portato a lesioni con prognosi di 25 giorni e riservata nonché al coinvolgimento di un equipaggio della squadra volante che effettuava controlli nei pressi locale, che risultava aggredito e sopraffatto da giovani appena usciti dal medesimo.

La ricorrente, quindi, richiamando la sua primaria importanza e notorietà nel campo dell’intrattenimento danzante, evidenziava di avere posto in essere tutti gli accorgimenti per la pubblica incolumità degli avventori durante la serata presa in considerazione nel provvedimento impugnato e che si era comunque manifestato un solo episodio negativo all’interno del locale, in relazione al quale il personale dello stesso aveva prestato immediata attenzione, aiutando la vittima.

Sulla base di tali presupposti, la ricorrente lamentava, in sintesi, quanto segue.

"I. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie della normativa di cui all’art. 100 TULPS – Eccesso di potere per carenza dei presupposti, carenza di istruttoria, illogicità manifesta".

Richiamando il contenuto dell’articolo 100 TULPS, la ricorrente evidenziava che né nella serata presa in considerazione, tra il 13 e il 14 febbraio 2009, né mai, erano avvenuti tumulti o gravi disordini idonei a causare pericolo per l’ordine pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini. Infatti, l’unico episodio avvenuto riguardava un ragazzo che mentre ritirava il suo indumento presso il guardaroba subiva la repentina aggressione di un altro ragazzo che lo colpiva con un pugno all’altezza dell’occhio, i cui effetti erano aggravati dalla concausa esterna dovuta alla frantumazione delle lenti degli occhiali che l’aggredito indossava. Tale ultima circostanza, del tutto avulsa dal contesto della conduzione della serata, era del tutto imprevista e imprevedibile, perché determinata dalla scellerata azione di un singolo avventore e non idonea a costituire un pericolo per l’ordine pubblico, tanto da sospendere le licenze dell’esercizio, secondo i presupposti richiesti dalla norma applicata. La circostanza di aver sferrato un solo pugno durante tutta la serata non aveva causato il superamento di quella soglia di gravità che costituisce presupposto per l’adozione di provvedimenti simili a quelli impugnati, dato che si trattava di un episodio isolato a cui, tra l’altro, avevano posto immediato rimedio i dipendenti del locale che si erano preoccupati di prestare i primi soccorsi al ferito e di chiamare un’autoambulanza.

"II. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 97 Cost. e dell’art. 100 del TULPS. Eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta, della carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione – Ingiustizia manifesta del provvedimento finale".

La proposta di chiusura faceva riferimento a risse e a più episodi violenti, laddove, invece, nessuna "rissa" era mai accaduta in quella serata, dato che non risultavano coinvolte una pluralità di persone in numero superiore a tre, secondo la definizione data dal codice penale e dalla Corte di Cassazione.

Altro episodio di aggressione era avvenuto all’esterno del locale ma, nonostante quanto rilevato nelle dichiarazioni scritte rilasciate, non poteva essere riconducibile a persone uscite dal locale, dato che gli avventori erano stati tutti fatti defluire da un’uscita laterale.

In relazione, poi, ad un altro episodio di aggressione all’interno del locale – richiamato pure nel provvedimento che aveva portato alla sospensione dell’autorizzazioni amministrative – che aveva portato ad una prognosi per lesioni ossee al volto di un altro avventore, la società ricorrente si dichiarava all’oscuro dello stesso, probabilmente accaduto lontano dalla discoteca in relazione a situazioni del tutto avulse dalla serata in questione.

Con il decreto monocratico cautelare presidenziale indicato in epigrafe era disposta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio collegiale.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in epigrafe, chiedendo la reiezione del ricorso.

In prossimità della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare, la società ricorrente depositava una memoria in cui si evidenziava che in data 23 febbraio 2009 la Questura di Lucca aveva adottato un provvedimento in cui esprimeva parere favorevole all’utilizzo dei locali da parte dei soci del circolo privato "V.B.", con ciò evidenziandola contraddittorietà del suo comportamento che, da un lato, sospendeva le autorizzazioni amministrative rilasciate e proponeva la chiusura dell’esercizio e, dall’altro, ne consentiva la frequentazione anche se solo ai fini ricreativi legati al gioco del "bridge".

Con l’ordinanza cautelare indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione, ritenendo – sia pure nei limiti di sommarietà propri della cognizione cautelare – non significativo l’unico episodio che la ricorrente riconosce essere avvenuto all’interno della discoteca e dubbia la possibilità stessa di riferire all’esercizio del locale ulteriori episodi delittuosi di cui si dà conto nel provvedimento impugnato ai fini della sospensione delle autorizzazioni.

Con "motivi aggiunti" depositati in giudizio il 20 maggio 2009, la società ricorrente chiedeva anche l’annullamento del suddetto provvedimento del Questore del 23 febbraio 2009, favorevole al circolo "V.B.".

In particolare, la ricorrente, riportando il contenuto del ricorso introduttivo, lamentava quanto segue.

"II. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art. 97 Cost. e dell’art. 100 del TULPS. Eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta, della carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione – Ingiustizia manifesta del provvedimento finale".

La ricorrente rimarcava la contraddittorietà del provvedimento impugnato, dato che, se fossero realmente esistiti i presupposti per dar luogo a provvedimento di cui all’art. 100 TULPS, sarebbe stata priva di senso la possibilità di lasciare la frequentazione soltanto ai fini dell’esercizio del gioco del "bridge".

"II. Illegitimità derivata".

Il provvedimento in questione era comunque mera conseguenza di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, per cui la ricorrente ne evidenziava l’illegittimità derivata.

In data 9 febbraio 2011 le amministrazioni costituite depositavano una memoria ad illustrazione delle proprie per difensive.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2011 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio, al più approfondito esame proprio della fase di merito, non ritiene di confermare il suo orientamento emerso in sede cautelare e rileva l’infondatezza del ricorso introduttivo.

Da un esame della documentazione depositata in giudizio e relativa all’accertamento delle circostanze che avevano portato al verificarsi degli episodi delittuosi richiamati nel provvedimento impugnato, si rileva infatti che i medesimi erano stati più di uno e tutti riconducibili agli avventori del locale in quella specifica serata, secondo quanto riportato nel provvedimento ex art. 100 TULPS impugnato.

Leggendo la relazione al Questore scritta dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Viareggio il 14 febbraio 2009, si rileva che nella notte precedente il locale era stato teatro di più di un episodio violento, al termine di cui due avventori avevano subito lesioni gravi che avevano portato, rispettivamente, il signor L.G. a subire una prognosi di 25 giorni salvo complicazioni per frattura delle ossa proprie del naso al livello apicale, e il signor M. ad essere ricoverato nel reparto ospedaliero di oculistica, con prognosi riservata per le lesioni gravissime subite all’occhio sinistro, entrambe le lesioni causate da pugni sferrati in volto da altri avventori. Lo stesso Dirigente ricordava che l’anno precedente, nella medesima discoteca, pure vi erano stati alcuni disordini che avevano costretto a intervenire in forza gli agenti del Commissariato.

Tale sintesi dei fatti risulta poi confermata dall’ulteriore documentazione depositata dalle amministrazioni intimate.

Infatti, dal verbale di ricezione di denuncia querela sporta dal signor M., si legge che il medesimo, recatosi al box guardaroba sito all’interno del locale in compagnia di un amico per ritirare il suo giubbotto, accortosi di aver smarrito la relativa ricevuta e in seguito al diniego degli addetti che lo invitavano a rivolgersi, per ottenere l’autorizzazione al ritiro, al direttore del locale, si allontanava alterato proferendo ad alta voce una minaccia di "spaccare tutto", cui seguiva l’avvicinarsi di due individui che erano probabilmente convinti che tale minaccia era al loro indirizzata; nonostante le rassicurazioni del suo amico sul loro non coinvolgimento, al ritorno presso il box guardaroba, il M. era colpito da dietro da un violento pugno all’altezza degli occhi che gli infrangeva una lente degli occhiali da vista, ferendogli la pupilla dell’occhio sinistro, che subito iniziava sanguinare mentre veniva nuovamente colpito alla nuca da altri tre pugni. La vittima dell’aggressione, quindi, si recava nei bagni per sciacquarsi il viso, perdendo di vista i due individui, e poi si recava fuori dal locale in attesa dell’ambulanza che il suo amico aveva chiamato. Solo in tale occasione veniva raggiunto da un addetto del locale che lo invitava ad entrare all’interno per indicargli chi lo aveva colpito.

Tale episodio, riconosciuto come accaduto anche dalla ricorrente che, però, lo indicava come un unico nella serata in questione, risultava, in realtà, non il solo episodio di violenza manifestatosi all’interno del locale.

Infatti, dalla dichiarazione in sede di sommarie informazioni rese dal signor L.G., risulta che nella medesima serata, mentre costui attraversava la pista da ballo interna del locale, che era piena di gente, notava che "…proprio di fianco a noi, 5 o 6 ragazzi si stavano picchiando". Il L.G. affermava di non essere riuscito ad allontanarsi perché era raggiunto da un pugno in volto, sul naso, da parte di un soggetto di cui conosceva anche il nome. Ne conseguiva quindi l’uscita dal locale e la visita all’ospedale, ove era diagnosticata la prognosi di 25 giorni, salvo complicazioni, sopra richiamata.

Tale ulteriore episodio – che si accompagnava a quello che già vedeva "5 o 6 ragazzi" che si stavano picchiando sulla pista da ballo – era poi confermato anche dalle sommarie informazioni rese il medesimo giorno del 14 febbraio 2009 dalla sig.na Luchetti, in qualità di ragazza del L.G., la quale ribadiva la versione sopra riportata, evidenziando che mentre con il suo ragazzo stava attraversando la pista da ballo era sorto "un parapiglia di persone" che coinvolgeva anche il L.G. che risultava colpito da un pugno al naso.

Già la lettura di questi documenti, nei cui confronti la società ricorrente non fornisce idonei elementi probatori per confutarne il contenuto, attesta con evidenza che gli episodi che vedevano due avventori colpiti da pugni al volto in situazioni diverse all’interno del medesimo locale nella stessa serata erano quanto meno due. A ciò deve aggiungersi che il secondo episodio richiamato, in realtà, doveva unirsi ad un terzo episodio che vedeva una rissa scoppiata tra persone ulteriori, tra cui alcune pure identificate in sede di sommarie informazioni, sulla pista da ballo del locale.

A tali episodi devono poi aggiungersi quelli accaduti nelle immediate adiacenze dell’uscita del locale, come riportati dagli agenti di P.S. coinvolti.

Dalla relativa annotazione di intervento, infatti, risultava che alle ore 3.30 circa, nelle immediate adiacenze del locale e della relativa pineta, mentre gli agenti identificavano alcuni ragazzi "in atteggiamento sospetto", "…giungeva dal lato opposto della carreggiata un altro giovane, uscito dal locale da ballo, che si scagliava con pugni e calci con la persona uscita poco prima dalla pineta…" nonché contro una delle persone che erano in corso di identificazione. Aggiungevano gli agenti che compilavano l’annotazione che "…Nella farse concitata dell’azione, si interveniva per portare alla norma, ma non si riusciva bloccare i due giovani, non identificati poiché venivano altri ragazzi, usciti dal medesimo locale i quali diventavano attori principali della situazione di pericolo, difendendo il ragazzo uscito poco prima dalla "C.D.V.". Si fa presente che in questa fase l’Ag.te Scelto Morini veniva colpito e fatto cadere a terra da un ragazzo con i capelli lunghi…".

Alla luce delle su esposte deduzioni documentali, quindi, il Collegio rileva che gli episodi di violenza che avevano coinvolto più persone nella medesima serata erano quantomeno quattro, tra cui. a) il ferimento al volto, con prognosi riservata, del sig. M. presso il box guardaroba, b) il riferimento al volto, con prognosi di gg. 25 s.c., del sig. L.G. sulla pista da ballo; c) la rissa coinvolgente più persone, alcune pure successivamente identificate, sulla medesima pista da ballo, d) le aggressioni, anche nei confronti di un agente di P.S., da parte di persone non identificate ma uscite dal locale.

In ordine a quest’ultimo episodio, accaduto all’esterno del locale, il Collegio richiama la conclusione giurisprudenziale secondo la quale la circostanza che un fatto delittuoso, sotto il rilievo penalistico, sia avvenuto non nel locale non comporta l’illegittimità di un conseguente provvedimento adottato ai sensi dell’art. 100 TULPS, se il medesimo risulta riconducibile ad una situazione di tensione sviluppatasi all’interno dello stesso, sfociata poi in forme di ulteriore aggressione all’esterno, nelle sue immediate vicinanze (Cons. Stato, sez. VI, 6.4.07, n. 1563).

In sostanza, lo svolgersi tali fatti era da intendersi integralmente riconducibile ad una situazione di tensione generale all’interno del locale e legittimava la p.a. ad adottare misure come quelle di cui al provvedimento impugnato che mirano, correttamente, a dissuadere i soggetti indesiderati, attraverso la chiusura, limitata nel tempo, del locale costituente occasione di aggregazione ma anche di violenze, al fine di dare un segnale che detto luogo è oggetto di specifica attenzione da parte degli organi deputati alla tutela dell’ordine pubblico.

La discrezionalità ampia riconosciuta alla p.a. in tale materia, sottoposta al vaglio giurisdizionale soltanto sotto gli eventuali profili di irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà o contrarietà in fatto, è prevista proprio per la prevalente natura di misura cautelare, con finalità di prevenzione rispetto ai pericoli che possono minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, con la conseguenza che esso prescinde dall’accertamento della colpa del titolare del pubblico esercizio, essendo prevalente la finalità dissuasiva indotta dal periodo di chiusura obbligatoria dell’esercizio stesso (Cons. Stato, Sez. VI, 7.2.07, n. 505; 22.8.06, n. 4940).

Premesso ciò, quindi, non può avere specifica rilevanza quanto dedotto dalla ricorrente in ordine agli sforzi da lei compiuti per assicurare, in generale, la sicurezza pubblica nel locale, dato che le finalità che persegue la disposizione di cui all’art. 100 T.U.L.P.S. non è quella di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per avere consentito la presenza, nel proprio locale, di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, ma quella di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, al fine di salvaguardare l’esigenza di tutela dell’ordine e sicurezza dei cittadini, prescindendo dalla responsabilità dell’esercente (Cons. Stato, Sez. VI, 22.8.06, n. 4940).

Come detto, quindi, ai fini della sospensione della licenza di un esercizio, l’art. 100 del T.U.L.P.S. non ha riguardo alla possibilità, più o meno effettiva, per il titolare dell’esercizio pubblico in questione di conoscere la pericolosità dei clienti o i loro precedenti penali ovvero di impedire agli stessi di soffermarsi presso il proprio locale, bensì alla esigenza obiettiva di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente da ogni responsabilità dell’esercente; ciò che rileva, infatti, nella "ratio" del legislatore, è l’effetto dissuasivo sui soggetti indesiderati, i quali, da un lato, sono privati, per qualche tempo, di un luogo di abituale aggregazione, dall’altro, sono resi avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle Autorità preposte (Cons. Stato, Sez. VI, 6.4.07, n. 1563).

Nel caso di specie, quindi, il provvedimento impugnato risulta legittimamente adottato anche solo a tutela dell’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1563/07 cit.) e la ricorrenza di ben quattro episodi di violenza e aggressione nella medesima serata portano ad escludere i profili sopra richiamati di irragionevolezza e altro che sono delibabili nella presente sede di legittimità.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, non sussiste la violazione di legge e l’eccesso di potere lamentati con i due motivi di ricorso, atteso che non risulta accaduto un episodio "isolato", come sostenuto dalla ricorrente, né "nessuna rissa è mai accaduta nella serata in questione", secondo quanto riportato dalle sommarie informazioni di due avventori sopra richiamate.

Né la circostanza che sia stato poco dopo rilasciato un provvedimento che consentiva al circolo privato "V.B." di utilizzare i locali può essere utilizzata per evidenziare una contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, in quanto il conseguente uso era comunque riservato ai soci del circolo, in spazi privati, senza alcun avvalimento delle autorizzazioni amministrative sospese.

In ordine ai motivi aggiunti, che chiedevano l’annullamento di tale provvedimento, il Collegio ne rileva l’inammissibilità, perché non notificati al Circolo in questione, di identificarsi come soggetto controinteressato espressamente identificato nel provvedimento, che aveva un interesse contrario a quello azionato dalla ricorrente in merito al richiesto annullamento di un provvedimento a tale circolo favorevole.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere rigettato ed i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

1) rigetta il ricorso;

2) dichiara inammissibili i motivi aggiunti;

3) condanna la società ricorrente a corrispondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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