T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 06-07-2011, n. 1141 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la società E.P. domandava l’annullamento della deliberazione in epigrafe con cui la Giunta esecutiva della Comunità montana della Media Valle del Serchio aveva approvato il piano di classifica definitivo degli immobili del Comprensorio di bonifica della Valle del cerchio, nella parte in cui determinava il criterio di calcolo del contributo consortile applicabile agli immobili definiti speciali. Veniva, altresì, contestato il ruolo di contribuenza dell’anno 2004, applicativo delle disposizioni del suddetto piano con riferimento agli immobili di proprietà della ricorrente, oltre all’avviso bonario di pagamento inviato dal concessionario della riscossione relativo all’anno 2005.

Con atto notificato il 10 agosto 2005 la Comunità montana notificava atto di opposizione al ricorso straordinario chiedendo, ex art. 10 del d.p.r. 1199/1971, la trasposizione del ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente.

Conseguentemente, con atto notificato il 3 ottobre 2005, ritualmente depositato, l’odierna ricorrente si costituiva dinanzi a questo TAR chiedendo l’accoglimento, in questa sede, del ricorso straordinario proposto, in relazione al quale erano dedotte le seguenti censure:

– Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; degli artt. 3, 4 e 16 della l. reg. 5 maggio 1994, n. 34. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione rilevante anche come violazione falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.

Dopo la proposizione del ricorso, con nota del 6 dicembre 2005, la Comunità montana Media Valle del Serchio comunicava alla ricorrente che, atteso che le dighe non possiedono una propria rendita catastale costituente la base per la determinazione della contribuenza di bonifica, provvedeva alla trasmissione degli elementi necessari all’accertamento del contributo dovuto da E. per l’annualità 2005. Allo scopo veniva allegata una specifica tecnica descrittiva del metodo seguito per il calcolo del contributo nei confronti dei complessi industriali di produzione idroelettrica.

Con motivi aggiunti notificati il 3 febbraio 2006 e ritualmente depositati, l’odierna ricorrente contestava anche tale atto, deducendo:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215; degli artt. 3, 4 e 16 della l. reg. 5 maggio 1994, n. 34. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione rilevante anche come violazione falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

Alla pubblica udienza del 30 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui la Comunità montana della Media Valle del Serchio ha approvato il Piano di classifica definitivo degli immobili del Comprensorio di bonifica della Valle del Serchio, nella parte in cui viene determinato il criterio di calcolo del contributo consortile applicabile agli immobili definiti speciali, oltre al ruolo di contribuenza per l’anno 2004, e all’avviso bonario di pagamento, inviato dal concessionario della riscossione, relativo all’anno 2005.

Preliminarmente, ai fini del riparto di giurisdizione sugli atti impugnati, si rileva che, pacificamente, rientrano in quella del giudice amministrativo le domande volte a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima (Cass. civ., sez. un., 6 agosto 2010, n. 18327, id. 21 aprile 1995, n. 4485).

Per contro appartengono al giudice ordinario le controversie dirette ad ottenere l’annullamento della cartella esattoriale, relativa al ruolo iscritto per il credito vantato da un Consorzio di bonifica nei confronti dei ricorrenti (T.A.R. Lazio, sez. II, 18 aprile 2007, n. 3408).

Ne discende che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione l’impugnazione diretta nei confronti del ruolo di contribuenza per l’anno 2004 e dell’avviso bonario di pagamento riferito a tale annualità, fatti comunque salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, alle condizioni di cui all’art. 11 comma 2, cod. proc. amm..

La difesa della Comunità Montana nella memoria depositata in data 25 febbraio 2011, rilevando preliminarmente che la ricorrente aveva erroneamente attribuito all’atto impugnato gli estremi di una diverso atto (segnatamente quelli della delibera della giunta esecutiva n. 207 del 2 novembre 2004 riguardante la contribuenza di bonifica anno 2004, anziché quelli corretti: delibera consiglio n. 5 del 23 aprile 2004 di approvazione del piano di classifica definitivo del Comprensorio di bonifica), ha eccepito la tardività del ricorso proposto relativamente alla delibera di approvazione del piano di classificazione degli immobili (delibera 23 aprile 2004 n. 5) in considerazione della circostanza che, sebbene la deliberazione sia stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio della Comunità montana, dall’11 al 26 maggio 2004, il giudizio è stato introdotto dalla ricorrente con ricorso straordinario notificato solo il 27 giugno 2005. Si invoca in proposito art. 124 t.u.e.l. n. 267 del 2000 che disciplina una forma tipica di conoscenza, rilevante per il computo del termine breve di impugnazione degli atti degli enti locali da parte dei soggetti non direttamente pregiudicati dall’atto, per i quali cioè non è richiesta una comunicazione o una notificazione in forma individuale.

In proposito, la Comunità montana richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, in materia di contributi consortili, le deliberazioni dei consorzi di bonifica che stabiliscono la misura delle tariffe, avendo carattere generale e normativo, sono immediatamente lesive nei confronti dei contribuenti e vanno perciò impugnate nel termine di decadenza ricorrente dalla loro pubblicazione.

Nella memoria depositata il 9 marzo 2011 l’E. contesta l’eccezione di irricevibilità sotto un duplice profilo.

Innanzitutto perché detta delibera, così come tutti gli atti generali, diverrebbe lesiva solo con la notifica degli atti applicativi (ossia delle relative cartelle esattoriali) con la conseguenza che è solo da tale ultima data che comincia a decorrere il termine per l’ impugnazione (cfr. T.A.R. Molise, 19 maggio 2003, n. 466).

In secondo luogo perché la Comunità montana fa riferimento alla pubblicazione della deliberazione sul proprio albo pretorio, anziché su quello del Comune competente per territorio, così come previsto dal comma 2 dell’art. 124 TUEL che "è norma di stretta interpretazione (atteso che da essa discendono oneri e decadenze in relazione all’esercizio del diritto di difesa giurisdizionale), sicché la pubblicazione dell’atto deve essere prevista da un atto che abbia forma e sostanza o di legge o di regolamento; non ha dunque tale natura uno statuto di un ente, che ha una funzione regolatoria interna, ma non regolamentare esterna" (Cons. Stato sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946).

In tal senso anche T.A.R. Lazio, sez. I, 03 novembre 2009, n. 10719 secondo cui "tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione dell’albo pretorio del Comune dove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni".

Replica la Comunità montana che, anche a non volere considerare la disposizione statuaria dell’ente (art. 58 dello Statuto), a conferma della bontà della sua tesi vi sarebbe l’art. 28 della l. reg. n. 34/1994 (Norme in materia di bonifica) che in tema di pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili stabilisce che "1. Le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall’adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell’albo consortile istituito presso la sede del Consorzio medesimo.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine di affissione".

Quindi, avendo rispettato tale disposizione attraverso la pubblicazione della delibera dall’11 al 26 maggio 2004 sull’albo pretorio della Comunità stessa, si sarebbe realizzata la pubblicità legale dell’atto come stabilito dalla legge.

La tesi pare inoppugnabile.

Proprio in tema di deliberazione consortile afferenti alla determinazione delle tariffe per tutti i contribuenti ricadenti nel comprensorio si è infatti avuto modo di affermare che la medesima costituisce un atto normativo, ancorché immediatamente lesivo, e perciò il termine per l’impugnazione da parte degli interessati non direttamente menzionati nel relativo atto decorre dalla data di pubblicazione della delibera stessa (Cons. Stato sez., sez. VI, 19 dicembre 1997, n. 1867).

D’altro canto, quello appena riferito costituisce un approdo interpretativo comune a tutti gli atti generali recanti determinazioni in materia di tariffe o imposte comunali (TARSU, ICI, ecc.) con la conseguenza che i medesimi, per la loro immediata lesività, devono formare oggetto di autonoma impugnazione nel termine di decadenza decorrente dall’ultimo giorno della loro pubblicazione (cfr., fra le altre, Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 1986, n. 601; id. V, 27 aprile 1990, n. 379; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 gennaio 2006, n. 17; T.A.R. Toscana, sez. I, 19 gennaio 2004, n. 146; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 giugno 2005, n. 3264).

La stessa pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata affermando che ad avere rilievo ai fini della conoscenza legale dell’atto sono le modalità di pubblicazione previste dalla legge regionale, ribadisce, tuttavia, che le deliberazioni dei consorzi di bonifica che stabiliscono le misure delle tariffe, ragguagliate alla diversa ubicazione dei terreni inclusi nel comprensorio consortile, pur se aventi carattere generale e latamente normativo, sono immediatamente lesive nei confronti dei contribuenti e, pertanto, vanno impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione (Cons. Stato sez. VI 17 giugno 2009, n. 3946).

Quanto al differente problema concernente la decorrenza del termine per l’impugnazione, tenuto conto che secondo il 2° comma dell’art. 124 del d. lgs 267 del 2000, 2. tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni, per le delibere delle Comunità Mintane occorre tener conto anche della normativa specifica dettata in materia dalla Regione.

In proposito la Regione Toscana ha dettato le norme di cui alla l. reg. 26 maggio 1994, n. 34 (Ordinamento dei consorzi di bonifica) il cui art. 28, in tema di "Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni consortili", stabilisce, come si è visto, che "Le deliberazioni del Consorzio sono pubblicate, entro sette giorni dall’adozione, mediante affissione per cinque giorni consecutivi nell’albo consortile istituito presso la sede del Consorzio medesimo".

Chiarito quanto sopra, posto che non è contestato che la formalità di pubblicazione sia stata adempiuta dalla Comunità montana resistente (per la precisione, come riporta l’attestato del Segretario, la delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dall’11 al 26 maggio 2004, ai sensi dell’art. 124, 2° comma del d. lgs n. 267 del 18.8.2000 e art. 58 comma 1°, dello Statuto. Va aggiunto, peraltro, che si tratta della stessa formalità di pubblicazione alla quale è stata anche sottoposta la delibera della giunta esecutiva n. 207 del 2.11.2004, erroneamente indicata come atto impugnato, pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 10 novembre 1l 25 novembre 2004, per cui sarebbe anche tardiva la sua impugnazione) ne discende che il termine per l’impugnazione della delibera contestata decorreva dalla data dell’ultimo giorno di pubblicazione nell’albo pretorio.

Il ricorso, nella parte in cui impugna la delibera di approvazione del piano di classifica definitivo degli immobili, deve pertanto essere dichiarato irricevibile.

Tale pronuncia, a prescindere dalla natura provvedimentale dell’atto in questione, determina consequenzialmente l’inammissibilità delle censure rivolte, attraverso i motivi aggiunti, alla nota del 6 dicembre 2005 con cui la Comunità montana ha comunicato alla ricorrente gli elementi tecnici necessari all’accertamento del contributo dovuto da E. per l’annualità 2005, atteso l’evidente nesso di presupposizione che lega i due atti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e, in parte, irricevibile.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti di ricorso notificati il 3 febbraio 2006.

Restano salvi gli effetti della domanda dichiarata inammissibile, secondo quanto stabilito da all’art. 11 comma 2, cod. proc. amm..

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in Euro 3.000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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