Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-07-2011, n. 4077 Esercito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il militare indicato in epigrafe, arruolato con leva volontaria nell’Esercito Italiano ed incorporato presso l’85° Reggimento di fanteria "Verona", impugnava in primo grado il provvedimento del Centro Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare della Cecchignola di Roma, n. 3522 del 21 ottobre 2002, con il quale è stato "riformato" per riscontrati "esiti di pericardite" deducendo plurimi vizi, in particolare il contrasto tra la predetta determinazione e l’avviso contrario espresso dalla Commissione Medica di seconda istanza, e chiedendone l’annullamento.

2. – Con sentenza n. 4641 del 6 maggio 2009 il TAR del Lazio, premesso di avere disposto nuova visita medica del ricorrente presso l’Ospedale della Cecchignola per una rinnovata valutazione della sua condizione clinica, anche alla luce del citato avviso contrario espresso dalla Commissione Medica di Seconda Istanza, e che tale adempimento istruttorio si è concluso con la riconferma della determinazione impugnata, ha ritenuto infondato il ricorso sul presupposto che, tenuto conto che "…ai sensi della direttiva tecnica 5 dicembre 2005, riguardante l’accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, all’art. 10,lettera b), sono ricompresi gli esiti di pericardite…", non può residuare "…alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione in ordine al giudizio di idoneità al servizio militare, essendo tale giudizio già formulato dalla disciplina di settore nel senso della non idoneità al servizio militare in presenza della diagnosi in questione…". Ha, poi, concluso affermando che "…il gravato provvedimento risulta immune dai denunziati profili di censura…" atteso che, pur avendo posto a base "…dell’ordinanza con cui la Sezione ha disposto un nuovo esame sanitario nei confronti del ricorrente…" la circostanza del diverso avviso medico espresso in proposito dalla Commissione Medica Superiore di seconda istanza del 5 agosto 2002, tuttavia doveva ritenersi prevalente l’esito nuovamente negativo della disposta istruttoria, "…essendo stata formulata in sede di revisione la diagnosi di pregressa documentata pericardite e rientrando tale infermità tra le cause di non idoneità al servizio militare…". Conclusivamente, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il militare in epigrafe al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro duemila/00.

3. – Con l’appello in esame il sig. M. D. S. ha chiesto la riforma di detta sentenza deducendo in proposito l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione allegata dal primo Giudice e la falsa applicazione delle norme di legge al caso in esame.

In particolare ha affermato: – che vertesi in tema di servizio militare volontario di tipo professionale, e non anche di servizio di leva, in relazione al quale assume rilievo determinante la circostanza, accertata dalla Commissione Medica Superiore di seconda istanza, che non vi sono esiti funzionali della pregressa pericardite sofferta dal ricorrente, essendo completamente guarito, e, quindi, elementi che possano giustificare una non idoneità di quest’ultimo al servizio militare professionale; – che erroneamente è stato chiamato dal TAR a rivalutare la condizione clinica del ricorrente la stessa Commissione Medica che aveva inizialmente diagnosticato esiti di pericardite ed aveva espresso precedente giudizio di inidoneità, cassato dall’organo medico collegiale superiore a detta Commissione; – che è stata fatta applicazione di una disciplina (art. 10 del DM n. 114 del 200) concernente i militari di leva obbligatoria, mentre nella specie si tratta di militare in ferma volontaria; – che anche gli accertamenti cui è stato sottoposto successivamente il militare dimostrerebbero l’erroneità del giudizio clinico impugnato e della conseguente determinazione di non idoneità qui contestata, avuta presente la documentazione esibita prima dell’udienza di discussione in primo grado del ricorso dalla quale risulta che a decorrere dal 19 dicembre 2007, a seguito di altri accertamenti sanitari, il ricorrente è stato assunto nei ruoli dell’Esercito Italiano con il grado di caporal maggiore in s.p.e., partecipando anche a missioni militari internazionali.

4. – L’Amministrazione della Difesa si è formalmente costituita in giudizio.

5. – Nella camera di Consiglio del 29 luglio 2009 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare dell’appellante di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

6. – All’udienza pubblica del 19 aprile 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

7. – L’appello è fondato.

7.1 – Preliminarmente ritiene il Collegio di dover precisare, in punto di fatto, sulla scorta delle risultanze documentali di causa, quanto segue:

– nell’espletamento del servizio militare volontario nell’Esercito Italiano, 85° Reggimento di Fanteria "Verona", il sig. D. S. contraeva una "forma acuta di pericardite virale" in conseguenza della quale veniva dichiarato non idoneo al servizio dal Collegio Medico dell’Ospedale Militare della Cecchignola per "esiti di pericardite";

– su ricorso del predetto Militare, la Commissione Medica Militare Superiore di seconda istanza annullava detta determinazione di inidoneità e, quindi, dichiarava pienamente idoneo al servizio il militare stesso;

– successivamente il sig. D. S. veniva nuovamente inviato a visita presso il citato Ospedale Militare, per altra patologia riscontratagli di "toracoalgia acuta", e la medesima Commissione Medica di prima istanza di detto Ospedale lo dichiarava nuovamente "non idoneo al servizio militare" per la stessa motivazione già espressa la prima volta di "esiti di pericardite".

Di qui, il ricorso al TAR del Lazio e la sentenza impugnata dei quali si è già fatto cenno nel capo 1 che precede.

7.2 – Ciò precisato, osserva il Collegio che la motivazione posta a sostegno dal primo Giudice alla propria sentenza non merita di essere condivisa essendo fondate le critiche mosse in proposito dall’appellante.

Con verbale del 5 agosto 2002 la Commissione Medica di seconda istanza della Regione Militare Sud, Comando di Sanità e Veterinaria, sede di Roma, annullava la determinazione di non idoneità del sig. D. S. al servizio militare per "esiti di pericardite", così come emessa dalla Commissione Medica Militare dell’Ospedale della Cecchignola di Roma, affermando che la "…pregressa pericardite…" riscontrata al militare e comprovata dagli "…accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio effettuati presso i reparti e gli ambulatori del Pioliclinico Militare di Roma…", non aveva avuto "…esiti morfofunzionali…", per cui ben poteva emettersi il "…provvedimento medico legale…" di "…Si idoneo al servizio militare con coefficiente AC2 (due) a modifica del precedente provvedimento medico legale…".

In presenza di tale statuizione medicolegale non appare corretto, innanzi tutto, come ben rilevato dall’appellante, che il TAR abbia affidato allo stesso organo sanitario che aveva emesso il giudizio clinico annullato dalla Commissione Superiore con il citato verbale del 5 agosto 2002 proprio la decisione su quale dei due relativi avvisi clinici dovesse avere prevalenza nell’economia del giudizio in corso.

Infatti, la disposizione istruttoria emanata ha singolarmente sottoposto al vaglio dell’organo tecnico inferiore la determinazione dell’organo tecnico superiore, così capovolgendo, praticamente, l’ordinario grado di competenze riconosciute agli stessi organi dall’ordinamento militare.

Occorreva, invece, che la disposta verificazione fosse affidata all’organo sanitario di vertice di struttura militare diversa da quelle che avevano già espresso i pareri risultati diametralmente opposti, onde garantire quella terzietà di giudizio invece inficiata, nella specie, dalla restituzione della questione medicolegale controversa ad uno dei due organi sanitari che già si erano espressi in materia.

Inoltre, va condivisa anche la critica dell’appellante che, nella specie, l’Ospedale della Cecchignola non ha neppure adeguatamente valutato e contraddetto il giudizio della Commissione Medica Superiore di seconda istanza, sia in sede di emanazione del provvedimento impugnato, che di esecuzione dell’ordine istruttorio impartito dal TAR, poiché neppure un accenno è stato fatto all’avviso (contrario) espresso dall’organo tecnico superiore, né tanto meno sono state espresse le ragioni per le quali si dissentisse dal giudizio espresso da quest’ultimo organo, non solo sul piano strettamente sanitario, ma anche delle norme applicabili in proposito, visto che all’evidenza la Commissione Superiore ha ritenuto attribuibile al ricorrente il "coefficiente AC2" e, quindi, implicitamente, non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 10 del DM n. 114 del 200, invece richiamato nel provvedimento impugnato.

Infine, non pare al Collegio ultroneo trovare conferma della correttezza delle ragioni sin qui espresse per l’accoglimento dell’appello in esame, non solo nell’identico avviso già espresso dalla Sezione con ordinanza n. 3030 dell’11 luglio 2003, in sede di annullamento dell’ordinanza cautelare di rigetto emessa nel medesimo giudizio dal TAR (n. 1528 del 2003), ma anche nella circostanza che, successivamente ai fatti qui in questione, il sig. M. D. S. è stato ritenuto pienamente idoneo al servizio militare permanente ed effettivo, essendo stato assunto nei ruoli dell’Esercito con il grado di Caporal Maggiore, così continuando ad espletare quelle ordinarie attribuzioni militari per le quali, invece, è stato ritenuto non idoneo dal solo provvedimento impugnato.

7.3 – In conclusione, l’appello merita di essere accolto e, conseguentemente, in riforma integrale della sentenza impugnata, deve essere disposto l’accoglimento del ricorso di primo grado e l’annullamento del provvedimento impugnato in prime cure, fatto salvo, evidentemente, ogni ulteriore potere, anche di accertamento, attribuito dalla legge all’Amministrazione.

8. – Le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 c.p.a., vanno poste a carico della soccombente Amministrazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n.5680 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma delle sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in favore del sig. M. D. S., in euro 5.000,00 (euro cinquemila/00), oltre competenze di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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