Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 04-07-2011, n. 26121Assegno bancario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato nei confronti di A.L. in ordine al reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente lo smarrimento dell’assegno n. (OMISSIS) della Banca S. Paolo di Napoli, consegnato invece a S.A., così incolpava implicitamente e falsamente la stessa e i successivi prenditori di furto/ricettazione del titolo.

Rilevava in particolare il GUP che con la denuncia di smarrimento non si incolpa formalmente alcuno di reati e si creano i presupposti oggettivi di un reato perseguibile a querela, quale l’appropriazione di cosa smarrita, che non può dar luogo, in mancanza di querela, all’inizio di un procedimento penale.

Alla stregua di tanto era quanto meno dubbio, secondo il GUP, la consapevolezza e volontà dell’imputato di incolpare, con la sua denuncia, un innocente.

Propone ricorso per cassazione il PM di Napoli, deducendo che, per giurisprudenza consolidata, la denuncia di smarrimento di assegno, che il denunciante sa invece di avere regolarmente emesso per la negoziazione, integra nei confronti del beneficiario le oggettive condizioni di un’accusa di furto o ricettazione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Non si ravvisano, infatti, valide ragioni per abbandonare la tesi, ormai consolidata in giurisprudenza, che la denuncia di smarrimento di assegno, che il denunciante sa invece di avere regolarmente emesso per la negoziazione, integra nei confronti del beneficiario (anche) le oggettive condizioni di un’accusa di ricettazione, investendolo deliberatamente del sospetto di aver consapevolmente ricevuto il titolo da chi ne fosse illecitamente (per furto o appropriazione indebita di cosa smarrita) venuto in possesso: possibilità che è per sè sufficiente al configurarsi della calunnia, reato di pericolo (Cass. 24.08.2002, Bonafede; 29.01.1999, Gioviale; 04.07.1996, PM in proc. Arno; 02.03.1992, Arduini).

Nè, evidentemente, per la sussistenza del dolo del reato di calunnia, è richiesto il fine specifico di incolpare un innocente, bastando al riguardo l’accettata consapevole creazione delle oggettive condizioni per tale incolpazione.

L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuova deliberazione, attenendosi ai principi suenunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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