Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 04-07-2011, n. 26091

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente C. L.F. impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Lamenta travisamento del fatto in ordine alla rinuncia di un teste, mancata assunzione della prova decisiva in ordine a documenti e diniego del riconoscimento della continuazione con fatto già oggetto di precedente condanna.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, in quanto:

– le denunce di travisamento del fatto e mancata assunzione di prova decisiva sono generiche e attengono a situazioni relative al primo grado, sulle quali nulla è stato dedotto nei motivi di appello;

– la richiesta del riconoscimento della continuazione con fatto già oggetto di precedente condanna è formulata in modo astratto e assertivo e, come tale, inidonea a evidenziare vizi nell’argomentazione (facente capo all’intervallo temporale fra i fatti illeciti) fornita a sostegno del diniego dalla Corte territoriale.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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