Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-07-2011, n. 4073 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1299 del 2004 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte ha accolto il ricorso proposto da E. A., militare che prestò servizio sino al dicembre 2001 in qualità di macchinista addetto alle linee ferroviarie delle F.S. s.p.a., per ottenere la corresponsione dell’indennità accessoria prevista dalla convenzione tra il Ministero della Difesa e l’indicata società, relativamente al periodo da marzo a dicembre 2001, e condannato l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 33396,07 oltre al minor importo tra la rivalutazione monetaria e gli interessi.

Con atto di appello notificato il 5.11.2004 il Ministero ha chiesto l’annullamento, previa sospensione della provvisoria esecutività, della sentenza lamentando che il Tar abbia erroneamente valutato solo l’elemento del rinnovo della convenzione tra Ministero e F.S., intervenuto nel 2001, senza considerare le peculiarità della nuova convenzione, cui consegue che il contributo versato da F.S. s.pa. non può essere devoluto al personale militare operante in affiancamento pratico al personale ferroviario in mancanza di una norma istitutiva dell’indennità ferroviaria e di disposizioni applicative che consentano di distribuire le somme accantonate nel quadriennio di vigenza della convenzione conclusa nel 2001.

Resiste l’appellato che replica eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancata indicazione di "motivi specifici" e ne contesta la fondatezza, rilevando di essere stato assunto nel genio ferrovieri a seguito di bando emesso in applicazione della precedente convenzione 64/94 onde deve valere nei suoi confronti la disciplina della predetta convenzione, applicandosi la convenzione del 2001 ai rapporti di lavoro iniziati nel 2001.

Con ordinanza n. 874/2005 è stata respinta l’istanza cautelare.

Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 15.3.2011.

L’appello, che, pur senza apposita capitolazione, evidenzia con sufficiente chiarezza l’aspetto di ritenuta erroneità della sentenza impugnata – onde va disattesa l’eccezione di inammissibilità -, si rivela infondato.

La controversia concerne il pagamento di competenze accessorie a dipendente dell’amministrazione della Difesa per il servizio prestato come macchinista presso la società Ferrovie dello Stato.

Come riferito nell’atto di appello, l’amministrazione della Difesa stipula periodicamente un atto negoziale con la soc. F.S. per consentire la specializzazione del personale volontario del Reggimento Genio Ferrovieri; la formazione del geniere ferroviere comporta il superamento di apposite fasi, rivolte all’elevamento culturale e di settore dell’allievo e, quindi, un successivo periodo di tirocinio pratico sulla rete ferroviaria, sino al superamento dei vari moduli formativi previsti e l’abilitazione nel profilo d’appartenenza; al termine di tali periodi, di norma della durata di 23 anni, al geniere ferroviere vengono riconosciute le abilitazioni conseguite e, nel caso in cui il militare decida di non proseguire la carriera, viene garantita, in forza della convenzione, l’assunzione nei ranghi della soc. F.S..

E’ pacifico che l’ex geniere A. ha disimpegnato il proprio servizio in qualità di volontario del Genio Ferrovieri nel periodo 19972001 e che gli sono state corrisposte le competenze accessorie fino al marzo 2001.

Il mancato pagamento per il periodo successivo è giustificato dall’appellante evidenziando che la nuova convenzione stipulata nel 2001 è diversamente negoziata, rispetto alla precedente n. 64/94, a causa del nuovo assetto societario conseguito alla privatizzazione delle F.S., nel senso che quest’ultima è tenuta a versare all’amministrazione della difesa un compenso forfettario onnicomprensivo, commisurato alle previsioni di costo per la formazione d’aula ed operativa sulla rete e sugli impianti del personale militare, contributo per il momento accantonato in attesa di una previsione normativa che consenta di introitare nel bilancio della Difesa tali somme che, versate in Tesoreria dello Stato a proventi non sarebbero più state riassegnate, e di successive disposizioni applicative che consentano l’effettiva erogazione al personale.

La tesi dell’erroneità della sentenza, per mancato apprezzamento delle riferite differenze della nuova convenzione, non può essere condivisa.

Il sig. A. è stato assunto in seguito a concorso bandito in relazione alla convenzione n. 64 stipulata tra il Ministero della Difesa e le Ferrovie dello Stato nel 1994, onde trova applicazione nei suoi confronti la predetta convenzione, né possono rilevare in danno del predetto dipendente i ritardi dell’amministrazione della Difesa nell’organizzare, sul piano normativo e applicativo, la devoluzione al personale militare operativo sulla rete ferroviaria del compenso versato dalla società F.S. in esecuzione della convenzione del 2001 e accantonato.

L’appello va, pertanto, respinto.

Si ravvisano, in considerazione della componente interpretativa della controversia, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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