Cons. Stato Sez. IV, Sent., 07-07-2011, n. 4067 Note di qualifica e rapporti informativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Maresciallo Capo di 3^ classe G. R. ha impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il provvedimento con cui le competenti Autorità militari avevano disposto la sua cessazione dal servizio permanente.

A sostegno dell’appello, l’istante ha dedotto:

1) insussistenza delle ragioni per l’emissione del decreto del 27 febbraio 2008 in forza degli artt. 26 e 33 della legge 31 luglio 1954, nr. 599 (non ricorrendo in fatto le condizioni per la formulazione nei confronti dell’appellante di un giudizio di "non idoneità alle attribuzioni del grado e scarso rendimento");

2) illogicità, travisamento dei presupposti di fatto della sentenza impugnata (avendo il primo giudice trascurato che non tutti i giudizi riportati dall’istante erano tali da autorizzare un giudizio così negativo, e inoltre i provvedimenti disciplinari da cui egli erano stati colpiti erano affetti da vari vizi di legittimità).

Con successivi motivi aggiunti, l’appellante ha reiterato le medesime censure corredandole col parere di un esperto in materia, dal quale si evincerebbe che non sussistevano le condizioni per l’adozione del gravato provvedimento destitutorio.

Il Ministero della Difesa si è costituito, opponendosi con atto formale all’accoglimento dell’appello.

Alla camera di consiglio del 21 maggio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, è stato dato formale avviso alle parti della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito.

Infatti, l’appello e i motivi aggiunti sono manifestamente infondati e pertanto meritevoli di reiezione.

Al riguardo, giova preliminarmente richiamare l’ampia discrezionalità che connota le valutazioni di merito dell’Amministrazione in ordine al rendimento dei militari ed alla loro idoneità e attitudine al grado ricoperto, tali da poter essere censurate in sede giurisdizionale solo in casi di manifesta incongruità o irragionevolezza.

Nel caso di specie, il giudizio di inidoneità espresso ai sensi dei citati artt. 26 e 33 della legge nr. 599 del 1954 risulta adeguatamente motivato e per nulla eccentrico rispetto alle risultanze documentali, le quali denotano come nel corso del periodo oggetto di valutazione l’odierno appellante – oltre a subire rimproveri e sanzioni disciplinari – abbia ripetutamente conseguito giudizi negativi, tali da individuare un complessivo profilo di militare ampiamente inferiore al livello minimo di rendimento che può autorizzare un giudizio di adeguatezza e idoneità.

Né può ascriversi a elemento sintomatico di irrazionalità o insufficienza della valutazione (sia di quella dell’Amministrazione che di quella del primo giudice) il fatto che, come evidenzia l’appellante, non tutti i giudizi da lui riportati siano stati totalmente negativi: infatti, la presenza in alcuni periodi di giudizi "nella media" e il riconoscimento a suo favore di "modeste qualità culturali e di carattere", lungi dal contraddire il complessivo giudizio di scarso rendimento (come potrebbe essere se, in ipotesi, si trattasse di giudizi ampiamente positivi), possono al più costituire il segnale che il rendimento dell’istante è stato, in alcune occasioni, meno insufficiente e inadeguato del solito, trattandosi comunque di "punte" di semplice mediocrità inserite in un percorso generale di rendimento largamente inferiore alle aspettative.

A fronte dell’assenza di manifesti e macroscopici profili di illegittimità nel giudizio formulato dall’Amministrazione, alcuna valenza decisiva può avere il contrario parere pro veritate prodotto dall’appellante (e ciò in disparte ogni questione sulla sua ammissibilità, trattandosi di atto depositato per la prima volta nel presente grado).

Del pari inconferente è la doglianza incentrata sui presunti vizi di legittimità che, a dire della parte appellante, connotano i provvedimenti disciplinari dai quali l’interessato era stato colpito, trattandosi di vizi che – come è del tutto evidente – avrebbero dovuti esser fatti valere mediante tempestiva impugnazione di detti provvedimenti.

In conclusione, s’impone l’integrale conferma della sentenza impugnata.

Tuttavia, il carattere meramente formale delle difese svolte dall’Amministrazione giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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