Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 04-07-2011, n. 26084 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione ascritta a A.C. e ridotto la pena inflitta per resistenza e danneggiamento. Ha rideterminato la pena inflitta a M.D. per resistenza, lesioni e danneggiamento e ha infine confermato l’affermazione di responsabilità di L.A. e di H. L. per resistenza, insieme alla pena loro inflitta in primo grado.

2. Contro tale sentenza ricorrono per motivi analoghi l’ A. e il L.. Si dolgono del vizio di motivazione nell’accertamento della loro responsabilità, in quanto le affermazioni degli operanti su cui esso è fondato sono prive di attendibilità, posto che tali operanti sono stati indagati per reati connessi e addirittura già condannati per quello di cui all’art. 608 c.p.. Sono state utilizzate a riscontro le dichiarazioni di alcuni testi ( G. e Ge.) ma sono state ignorate quelle di un altro teste ( U.). Si doveva aggiungere che i ricorrenti erano stati assolti dal reato di rissa, sicchè la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata era priva di logicità e in ogni caso mancava un’adeguata risposta ai motivi dedotti in appello.

3. Ricorre il M. deducendo il vizio di motivazione nell’accertamento della sua responsabilità in quanto apparirebbe chiaro che le dichiarazioni su cui esso si basa si riferiscono a persona diversa dal ricorrente. La dettagliata analisi ricostruttiva delle deposizioni raccolte contenuta nell’atto di appello non ha ricevuto risposta e nemmeno vi è stato il necessario controllo di attendibilità dei carabinieri, S. e Gi., imputati in procedimento connesso.

4. Ricorre la H. che censura l’accertamento della sua responsabilità perchè affetto da vizio di motivazione e cioè operato senza alcun vaglio critico dei motivi dedotti in appello.

Lamenta la mancata applicazione dell’atto arbitrario del p.u. in quanto il suo intervento era stato motivato dall’unico fine di verificare il motivo dell’arresto del marito ed ella aveva reagito al comportamento aggressivo e prepotente degli agenti. Si duole infine del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 2.

Motivi della decisione

1. I ricorsi sono fondati.

2. Una considerazione complessiva dei motivi dedotti in appello dagli attuali ricorrenti convince che il giudice dell’impugnazione non ha sufficientemente risposto alle censure dedotte e specie a quelle riguardanti l’attendibilità dei soggetti le cui dichiarazioni sono state prese a base dell’affermazione di responsabilità, mentre per contro non appare esplicitata la valutazione critica che ha portato a respingere quanto dichiarato da altri testi.

Ciò tanto più in quanto v’è stato da un lato il proscioglimento dell’ A. dal reato di rissa che a lui fu addebitato proprio in base alle affermazioni dei soggetti ritenuti attendibile dall’altro questi stessi soggetti sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all’art. 608 c.p..

3. D’altronde e ancora più radicalmente la sentenza impugnata ha trascurato di compiere una ricostruzione complessiva dei fatti, semplicemente riassumendo quella operata dal Tribunale, laddove era proprio tale ricostruzione l’oggetto principale delle doglianze avanzate con le impugnazioni, anche in questo senso indebitamente trascurate.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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