Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-11-2011, n. 24505 Muro sul confine e non

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1988, i coniugi P. convenivano di fronte al tribunale di Ancona i coniugi Sa. chiedendo che il muro di contenimento del terrapieno artificiale da questi ultimi creato sulla loro proprietà lungo il confine con la proprietà di essi attori fosse dichiarato abusivo con condanna dei convenuti a rimuovere il manufatto con il retrostante terrapieno nonchè al risarcimento dei danni. Si costituivano le controparti chiedendo la reiezione della domanda proposta ex adverso e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni conseguiti alla costruzione del muro stesso.

Con sentenza del 2003, il Tribunale adito accoglieva la domanda attorea e rigettava la riconvenzionale, regolando le spese.

Avverso tale sentenza proponevano appello i soccombenti, cui resistevano le controparti.

Con sentenza in data 17.3/30.4.2005, la Corte di appello di Ancona accoglieva per quanto di ragione l’appello e confermava la sentenza di prime cure quanto alla reiezione della riconvenzionale e regolava le spese.

Osservava la Corte territoriale che i Sa. avevano edificato il loro muro di sostegno del terrapieno a monte costruendo in aderenza ad altro muro di contenimento edificato anni prima dai P..

Il muro era stato costruito in aderenza al preesistente muro del vicino e a distanza superiore a tre metri dalla casa dei P., che non avevano provato che strumenti urbanistici locali imponessero una certa distanza dal confine. La domanda di demolizione, esclusa l’illegittimità della costruzione, non poteva pertanto trovare accoglimento.

Conseguiva la reiezione della domanda di risarcimento collegata alla (esclusa) illegittimità del muro.

Non sussistevano poi ragioni valide per non confermare la reiezione della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso della somma spesa per la costruzione del muro.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di tre motivi, i coniugi P.; resistono con controricorso le controparti, che propongono altresì fluviale ricorso incidentale, in parte condizionato (tre motivi) e in parte (un motivo) no, illustrato anche con memoria, cui gli appellanti principali resistono con controricorso.

Motivi della decisione

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Venendo all’esame del ricorso principale, vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari svolte al riguardo dai controricorrenti: con la prima di esse si lamenta la mancanza di specificità della procura, che non fa menzione del giudizio di cassazione, ma anzi contiene espressioni che sono tipiche delle procure rilasciate per il giudizio di merito; se il rilievo svolto contiene elementi di sostanziale aderenza al testo della procura de qua, devesi rammentare che la procura stessa risulta apposta a margine del ricorso e tanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si presta convinta adesione, comporta la riferibilità della stessa al ricorso ed al contenuto di esso e, quindi al procedimento per cassazione. In ragione di tanto l’eccezione de qua non può trovare accoglimento. Si eccepisce ancora violazione dell’art. 366 c.p.c. in ragione del fatto che il ricorso non conterrebbe l’esposizione compiuta dei fatti di causa; devesi al riguardo rilevare che la scarna esposizione degli elementi fattuali della controversia risulta sufficiente se letta in correlazione ai motivi di ricorso; pertanto, l’atto nel suo complesso si conforma al dettato della norma citata e la sollevata eccezione non può trovare accoglimento.

Venendo al merito, con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa ed insufficiente motivazione; ancor prima di esaminare il contenuto delle censure, devesi rilevare che la violazione della norma di cui all’art. 112 citata viene correlata all’art. 360 c.p.c., n. 5; tale riferimento viola la consolidata opinione più volte ribadita da questa Corte, che la violazione dell’art. 112 c.p.c. (nella specie, pronuncia su di una eccezione non proposta) comporta il richiamo all’error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n 4 e pertanto la mancata deduzione del vizio nei termini suindicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis della assunta omissione, rende quindi inammissibile il motivo (Cass. 27.1.2006, n 1755 e molte altre).

A parte la contraddittorietà insita nel denunciare con lo stesso motivo la assunta violazione dell’art. 112 c.p.c. ed un vizio di motivazione, con riferimento a tale ultimo profilo, si censura non tanto una mancanza di motivazione, ma piuttosto una inesatta ricostruzione della situazione dei luoghi nella sentenza impugnata;

ma tanto attiene chiaramente ad un profilo di merito e non può pertanto formare oggetto di censura in sede di legittimità; il primo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il secondo motivo, seppure intestato a vizio di motivazione ed a falsa applicazione dell’art. 873 c.c., si continua a censurare la ricostruzione dei luoghi quale operata dalla Corte distrettuale, legando la dedotta falsa applicazione della norma citata ad un diverso stato dei luoghi rispetto a quello ritenuto nella sentenza impugnata; ancora una volta quindi si lamenta una valutazione di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità.

Il non breve riferimento a quello che sarebbe stato il comportamento processuale della controparte ed alle connesse richieste risulta inammissibile per mancato richiamo all’art. 112 c.p.c., non solo nell’intestazione, ma anche nel corpo del motivo, atteso che l’eventuale pronuncia basata su di una tesi mai sostenuta dalla parte comporta un vizio di extrapetizione con violazione della norma citata, peraltro non invocata.

Anche il secondo motivo non può pertanto trovare accoglimento.

Con il terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione del D.M. 2 aprile 1968, art. 9 laddove detta norma prescrive una distanza non inferiore a dieci metri dalle pareti finestrate; a prescindere dalla inapplicabilità di tale norma nei rapporti tra privati, devesi rilevare che non risulta che nella specie si sia discusso di fabbricati finestrati e che gli odierni ricorrenti avessero invocata detta norma; nell’ipotesi in cui ciò fosse stato fatto, essi avrebbero avuto l’onere, per il principio dell’autosufficienza del ricorso, di indicare dove e come tanto avessero fatto, con riferimento alla presenza di finestre nella parete rilevante a fini di distanza.

Poichè tale profilo è rimasto del tutto estraneo al processo di merito, la questione risulta proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità e tanto, comportando la stessa la necessità di accertamenti in fatto, non è consentito. Anche il terzo motivo deve essere pertanto respinto e, con esso, il ricorso principale. Venendo al ricorso incidentale, i primi tre motivi, condizionati, risultano assorbiti. Il quarto mezzo, non condizionato, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in particolare per non avere la sentenza impugnata tenuto conto delle osservazioni critiche contenute nella C. T. di parte, donde il dedotto difetto di motivazione. In realtà, il CTU, come risulta dal controricorso, si è fatto carico di rispondere alle argomentazioni del consulente di parte ed ha chiarito i motivi per cui non le aveva condivise.

La Corte distrettuale, accedendo alle conclusioni del CTU, ha quindi ritenuto, se si vuole implicitamente, prive di pregio le diverse valutazioni della consulenza di parte. Cade così il dedotto vizio di motivazione, mentre le pure dedotte violazioni di legge discendono ed hanno come presupposto i dedotti vizi motivazionali. Anche il ricorso incidentale deve essere pertanto respinto.

La reiezione di entrambi i ricorsi costituisce giusta ragione per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la Corte respinge il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e respinge il ricorso incidentale non condizionato. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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