Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 04-07-2011, n. 26083

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. J.K. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe lamentando che essa, nel rideterminare la pena inflittagli ritenendo la continuazione tra gli episodi al suo esame e quelli già giudicati con precedente pronunzia, abbia calcolato gli aumenti per i reati satelliti in misura maggiore di quanto era stato stabilito in primo grado. Si duole perciò della violazione del divieto della reformatio in peius.

2. Il ricorso è fondato.

Questa Corte con sentenza a Sezioni Unite del 27 settembre 2005, ric. William Morales, ha ritenuto che il divieto della reformatio in peius non riguardi soltanto il risultato finale dei calcoli operati dal giudice dell’impugnazione ma tocchi invece anche tutti i passaggi intermedi nei quali non è dato mai peggiorare una statuizione già adottata dal giudice del grado precedente.

Nella specie pertanto non poteva aumentarsi la pena per i reati satelliti della continuazione rispetto a quella già determinata in primo grado.

3. Il giudice del rinvio dovrà quindi rideterminare la pena da infliggersi, non superando le pene già determinate in primo grado per i reati satelliti. A seguito dell’annullamento della sentenza di appello, resta peraltro intatta la sua discrezionalità nella determinazione della pena per il reato già prescelto in primo grado per la determinazione della pena base e ora divenuto satellite nel riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con due sentenze.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia da altra sezione della Corte d’Appello di Torino per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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