Cons. Stato Sez. V, Sent., 07-07-2011, n. 4054 Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con d.d. n. 10 del 13 gennaio 2010, il Comune di Acerra determinava di indire una gara (CIG n. 042279664A) per l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde pubblico, di durata semestrale, da esperirsi con procedura aperta e da aggiudicarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per un importo a base d’asta pari a Euro 100.000,00, oltre IVA.;

– nel corso del subprocedimento di verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicata provvisoria A. M. s.r.l. e dalla seconda classificata (ditta N. A. di B. V.), la stazione appaltante acquisiva, attraverso lo sportello unico previdenziale, un" attestazione negativa sulla regolarità contributiva della A. M. s.r.l. con riferimento alla sua posizione INAIL;

– in forza di dette acquisizioni la stazione appaltante revocava l’aggiudicazione provvisoria della gara disposta in favore della Antonio Maisto s.r.l. e provvedeva all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore della ditta seconda classificata N. A. di B. V.;

dando seguito all’istanza proposta dall’ A. M. s.r.l., con nota prot. 22003 del 12 maggio 2010 la stazione appaltante concedeva a quest’ultima ulteriori quindici giorni per fornire giustificazioni in merito alla regolarità contributiva e, quindi, acquisita, mediante lo sportello unico previdenziale, l’effettiva emissione in data 21 maggio 2010 del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva INPS ed INAIL alla data del 19 febbraio 2010, revocava, con d.d. n. 728 del 25 maggio 2010, l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta N. A. di B. V. ed aggiudicava nuovamente l’appalto, in via definitiva, alla precedente aggiudicataria.

Rilevato altresì che, con la sentenza appellata, i Primi Giudici, ai fini che qui rilevano, hanno accolto il ricorso proposto avverso detto ultimo provvedimento dalla ditta N. A. di B. V. reputando fondata la censura con la quale la parte ricorrente aveva lamentato la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell’aggiudicazione definitiva;

Reputato che l’appello proposto dalla società A. M. avverso la statuizione di prime cure merita accoglimento nella parte in cui censura la mancata applicazione della disciplina dettata dal citato articolo 21 octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.241;

Ritenuto, infatti, che dalla documentazione in atti si ricava, anche alla luce dell’apposita istruttoria espletata dal Comune di Acerra, l’intervento dell’attestazione della regolarità contributiva dell’originaria aggiudicataria- attestazione idonea a superare le originarie risultanze pregiudizievoli- non solo con riguardo alla data del 19 febbraio 2010, in cui si è tenuta la seduta di gara, ma anche con riferimento alla data del 18 febbraio 2010, ossia all’epoca, rilevante alla stregua della disciplina di legge che regola la materia, della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

Reputato, pertanto, che, anche alla luce dell’esiguità del tempo decorso dall’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva e della mancata consolidazione di una situazione di legittimo affidamento volta a condizionare l’esercizio del potere di autotutela, l’esito del procedimento non poteva essere diverso dalla disposta aggiudicazione definitiva in favore dell’originaria aggiudicataria A. M. e della connessa revoca dell’aggiudicazione intervenuta in favore della N. A.;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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