Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26106 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di G.C. propone ricorso avverso l’ ordinanza del 28/01/2011 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l’impugnazione dell’ordinanza emessa dal Gip di quella città impositiva della misura degli arresti domiciliari.

Si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) rilevando che il giudice di merito ha fornito una valutazione di gravità indiziaria ad elementi neutri, quali i contatti avuti da G. con tali F. e Gu., desumendo indizi di concorso di G. nei reati attribuiti a questi dalla presenza di conversazioni telefoniche, pur in assenza di indicatori univoci della loro finalizzazione all’illecito, valorizzando per converso il contenuto non attinente ad accordi illeciti delle conversazioni monitorate, sulla base delle quali era dato desumere, in senso inverso, la presenza di legami con numerose altre persone, che non confermavano la presenza di rapporti dettati da finalità illecita.

In ragione dei richiamati vizi si sollecita l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Come si desume dalla narrativa, a fronte di una contestazione di non corretta valutazione degli indizi e di difetto di motivazione, si sollecita a questa Corte una valutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità, esponendo elementi di censura all’ordinanza impugnata che non si confrontano con le specifiche argomentazioni di fatto in essa esposte e non si sottraggono pertanto al vizio di genericità.

I provvedimenti cautelari emessi nell’ambito del procedimento in esame riguardano l’ipotesi di un’attività associativa illecita ascritta a professionisti e componenti dell’ufficio del Genio civile, ove, sulla base di un controllo statistico, si è accertato lo svolgimento di perizie antisismiche in numero elevatissimo da parte dei medesimi professionisti, con conseguente deduzione di apparenza degli accertamenti.

A seguito della ricezione della segnalazione da parte del presidente dell’ordine dei geologi di tale città che, in ragione dell’elevatissima presenza numerica degli elaborati, ne aveva ritenuto la non rispondenza al reale, è stato disposto un articolato controllo dei collegamenti telefonici, che ha condotto alla verificazione dell’ipotesi di accusa; al G., dipendente dell’ufficio del rischio sismico di quella struttura pubblica, è contestata nel provvedimento impugnato l’associazione per delinquere, e non i reati – fine, sulla base non dei soli contatti telefonici avuti con gli altri indagati, ma in ragione di specifici contenuti delle conversazioni registrate, nel corso delle quali venivano fornite indicazioni su dati da inserire, o da correggere o sui nominativi dei tecnici cui attribuire singoli passaggi o attività svolte per le la formazione pratiche.

E’ stato già esaustivamente esposto nell’ordinanza impugnata che alcune delle conversazioni richiamate intercorrevano tra l’odierno ricorrente e tale F. che a seguito dell’interrogatorio reso successivamente, pur attribuendo la sua condotta alle pressioni illecite cui non era stato in grado di sottrarsi, ha confermato che le sue attestazioni non rispondevano al reale, mentre la circostanza che G. risulti aver convenuto con tale Gu. il deposito di alcune pratiche a sua firma non in ufficio, ma al bar dove avvenivano gli incontri del gruppo illecito, in uno con fa valutazione della mancanza di possibilità formale, da parte dello stesso di essere firmatario di pratiche antisismiche, rivestendo questi la qualifica di pubblico dipendente, da sufficiente conto della corretta valutazione degli indizi a carico.

Peraltro, la difesa, pur contestando che il Tribunale del riesame non avesse valorizzato il contenuto della memoria depositata in quella fase, non supera la portata indiziante delle attività richiamate, che legittima la contestazione associativa, nell’attuale impossibilità di individuare le specifiche pratiche cui gli accordi si riferivano; d’altro canto, la pretesa estraneità ai fatti di G. viene dedotta con argomentazione generica, senza previamente prospettare quale diversa giustificazione o significato potessero assumere i contatti specificamente indicati dal giudice di merito e valorizzati quali indizi.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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