Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Lecce rigettava l’appello proposto dal PM di quel Tribunale avverso il provvedimento di dissequestro di una autovettura e di restituzione all’avente diritto, M.R., emesso dal Gip nel procedimento contro M.I., indagato per avere gestito, senza le autorizzazioni prefettizie, un istituto di vigilanza privata. Il decidente osservato in punto di fatto che la vettura intestata a persona non indagata, ossia al padre dell’indagato, pur se formalmente inserita in un elenco come mezzo a disposizione dell’istituto, in realtà non ne aveva alcuna caratteristica funzionale e risultava essere stato usato, solo una volta, dal fratello dell’imputato per recarsi al lavoro presso la sede dello stesso. Difettava sia la strumentalità sia il periculum in mora.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce che la pronuncia non ha affrontato i temi proposti con il gravame (essendosi sul periculum in mora formato il giudicato cautelare, sicchè non avrebbe potuto essere in alcun modo rivalutato il periculum in mora); in ogni caso il giudice distrettuale non ha tenuto conto, in particolare, che, effettivamente, l’autovettura era stata inserita fra quelle in uso per la abusiva attività di vigilanza, che il legittimo proprietario di ciò non si era doluto, e che lo stesso non aveva allegato nulla in ordine alla sua buona fede ed alla estraneità al reato. Pertanto ricorrevano i presupposti del disposto sequestro.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto, sebbene formalmente enunciato come violazione di legge, è diretto a riesaminare il provvedimento adottato dal giudice d’appello, in base ai contenuti delle imputazione e ai primi accertamenti compiuti nel corso delle indagini, essenzialmente fondati sulla documentazione acquisita presso la locale Prefettura, circa la inclusione della autovettura in un elenco di mezzi in uso all’indagato ed una annotazione di polizia relativa all’uso della stessa da parte di un figlio del proprietario, terzo interessato al sequestro.

Al riguardo, va ribadito che la verifica della legittimità del provvedimento con cui è stato disposto un sequestro preventivo non può sconfinare nel sindacato sulla concreta fondatezza dell’accusa, dovendosi contenere nella valutazione della astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito a un soggetto in una determinata ipotesi di reato (fumus delicti) e, a un tempo di accertare se esista un periculum in mora (Sez. un., c.c. 17 dicembre 2003, Montella; Sez. un., c.c. 23 febbraio 2000, Mariano; Sez. un., c.c. 25 marzo 1993, Gifuni;), e cioè il pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati (vedi, Sez. un., 29 gennaio 2003, Innocenti).

In relazione a tali principi, fermi nella giurisprudenza di questa corte, il Pm , al di là della enunciazione delle regole violate, punta ad una rivalutazione degli elementi di merito, posto che si duole della considerazione non unitaria degli indizi, e la mancanza di motivazione in ordine agli stessi, sui quali correttamente il giudice d’appello si è espresso per escludere la sussistenza del collegamento tra il bene ed il delitto, dato le caratteristiche della auto e la utilizzazione in un solo episodio, non collegato con carattere di specificità e stabilità all’attività abusiva contestata, e la ravvisabilità del periculum in mora, non connesso, ictu oculi, ad un uso sporadico e occasionale.

Quanto poi alla censura che sul provvedimento di sequestro si sia verificata preclusione per mancata proposizione del riesame, vale rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte (n. 29952 del 24.5.2044 rv. 228117), hanno affermato che "la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti". In ogni caso, il giudicato cautelare opera, solo, nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell’imputazione provvisoria, ed il ricorrente non ha sul punto fornito alcun elemento da cui desumere la sussistenza della preclusione nel senso sopra richiamato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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