Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del Riesame di Catanzaro, adito dall’indagato C.A. in sede di appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., in riforma dell’ordinanza del G.I.P. in sede in data 8/7/2010, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere, disposta nei suoi confronti per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sostituiva la custodia cautelare inframuraria con gli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, ritenendo le condizioni di salute incompatibili con il regime detentivo.

Contro tale decisione ricorre il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale, il quale a sostegno della richiesta di annullamento denuncia la violazione di legge e il difetto di motivazione, censurando l’errore del giudice del gravame, che pur ritenendo sussistenti motivi di cautela eccezionalmente rilevanti, non aveva esplicitato in alcun modo le ragioni scientifiche, per cui l’imputato non potesse essere curato all’interno del circuito penitenziario, ma si era limitato a richiamare senza alcun atteggiamento critico le conclusione della consulenza tecnica disposta al riguardo.

Il ricorso è inammissibile, giacchè a prescindere dalla genericità, introduce una diversa valutazione di merito in ordine alla possibilità che la patologia sofferta dall’indagato potesse essere curata nell’ambito del circuito carcerario, che i giudici del merito hanno correttamente escluso, fondandosi sulle conclusioni della perizia medico-legale, disposta dal medesimo Tribunale e intesa all’accertamento della incompatibilità della custodia cautelare in carcere con le condizioni di salute del ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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