Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-11-2011, n. 24481 Sanità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce accoglieva la domanda proposta da D.N.M.V. nei confronti del Ministero della Salute per il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, previsto per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un unico complesso motivo. La D.N. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, artt. 7, 114 e 123 e D.P.C.M. 26 maggio 2000, nonchè del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, artt. 1, 2, e 4, il Ministero si duole che sia stata affermata la sua legittimazione passiva. Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ infatti già stato affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12538 del 9/6/2011, emessa a seguito di contrasto di giurisprudenza che "In tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale". Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese non avendo la controparte svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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