Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26099

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Gup del tribunale di Bassano del Grappa dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.F., per il delitto di falsa testimonianza resa nel procedimento civile fra F.F. contro S.I., con la formula perchè il fatto non sussiste.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce che la pronuncia è errata, in quanto dalla istruzione compiuta ed in specie dalla registrazione di colloqui avvenuti tra il F. ed il S., che aveva svolto in precedenza attività professionale di avvocato tra le parti, al fine di raggiungere un accordo bonario, era emerso che effettivamente l’attore vantasse nei confronti della madre ragioni di credito ulteriori rispetto a quella avanzata in giudizio. Il professionista aveva quindi, in sede di testimonianza, affermato il falso, quando aveva limitato le pretese del F. alla sola restituzione di circa L. 12 milioni, poichè invece costei rivendicava la intestazione fiduciaria, con propria provvista, di titoli alla madre. Esistevano, dunque, ulteriori ragioni di credito, a nulla rilevando che queste non potessero essere fatte valere nel giudizio restitutorio incoato, ma dovesse essere espedita dal F. apposita azione a tutela della proprietà, come ritenuto dal giudice, che da tale notazione giuridica aveva desunto la mancanza dal profilo materiale della rappresentazione di fatti difformi dal vero.

CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è da inammissibile.

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) ed e), non può avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero ma solo la giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti.

Ora nel caso in esame, il giudicante si è attenuto a tale regola del giudizio, giacchè ha esposto, dopo aver esaminato tutte le risultanze probatorie in atti, con motivazione congrua e esente da salti illogici o manifeste contraddizioni, le ragioni della insussistenza del delitto ascritto al S., ed ha espresso il giudizio prognostico di immodificabilità del quadro probatorio acquisito, giacchè composto da dati cristallizzati in sede civile, che nello sviluppo della istruttoria dibattimentale non avrebbero potuto essere ulteriormente arricchiti.

Infatti, il punto centrale, ossia il fatto che la madre avesse restituito al F. il credito da costui vantato quale indebito pagamento di interessi non è contestato nè dalle parti contrapposte nè tantomeno dal PM ed a tale circostanza veritiera ed immodificabile che si riferisce la valutazione di inesistenza del mendacio espressa dal Gup. La deposizione testimoniale resa dall’indagato non aveva dunque un profilo di falsità che invece il PM individua nella possibilità che comunque il S. avrebbe dovuto integrare con dichiarazioni inerenti ad altre partite di credito vantate nei confronti della madre dal F., rilevanti per la posizione attiva di costui, anche se non oggetto di specifica azione, introducendo un dato di merito, che non avrebbe avuto, anche se dichiarato dal teste alcuna influenza sull’oggetto del giudizio, non esteso ad altre partite di credito.

A prescindere dalla opinabile qualificazione giuridica adottata dal Gup sulla eventuale diversa azione civile da esperire per il recupero di altri crediti, resta, quindi, evidente che il teste non ha con la sua dichiarazione – non completa su tutti i rapporti esistenti tra le parti – inciso in modo determinante sul tema probatorio – quale delimitato da causa pretendi e petitum -, mancando la pertinenza del supposto mendacio alla causa e la possibilità sia pure astratta si influire sulla decisione.

Nè possono condividersi le ulteriori deduzioni, offerte dal PM, che si addentrato nella spiegazioni di significati alternativi dei colloqui che l’indagato aveva avuto con il F., anteriormente all’inizio del procedimento civile, poichè ha solo contestato, in fatto, la valutazione datane dal GUP, con argomentazioni che non scalfiscono il manifestato giudizio prognostico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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