Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26073 Circostanze del reato Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. M.D. propone ricorso avverso la sentenza del 16/7/2010 della Corte d’appello di Potenza, che ha confermato la condanna da lui riportata in primo grado, per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti.

Con il primo motivo si lamenta violazione di norma processuale, per aver il giudice valorizzato al fine di accertare la responsabilità, solo le dichiarazioni del collaboratore, non suffragate da coerenti riscontri, e smentite nella loro attendibilità dalle risultanze negative delle perquisizioni svolte nell’abitazione e nell’auto del ricorrente, sia quanto a sostanza stupefacente, che ad attrezzatura di supporto dell’illecito traffico.

2. Con il secondo motivo si svolgono analoghi rilievi processuali, lamentando che non fosse stata effettuata la previa analisi di attendibilità del dichiarante, costituita dalla valutazione di credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, e che non fosse stato fornito dalla Corte il dovuto rilievo alla sostanziale smentita alla ricostruzione dei fatti proveniente dalla convivente del dichiarante, che aveva descritto gli eventi in modo del tutto difforme da quanto offerto da questi.

3. Con il terzo motivo si rileva difetto di motivazione sulla ritenuta credibilità delle dichiarazioni, e sulla valenza di conferma delle stesse attribuita al ritrovamento della sostanza, pur se non individuata nelle pertinenze dell’interessato.

4. Con il quarto motivo si eccepisce illogicità della motivazione, ove, malgrado le plurime smentite all’attendibilità del dichiarante, e l’accertata presenza della droga sull’auto di tale C., si era ritenuto di trarre con ragionamento logico non corretto, elementi di responsabilità a carico del ricorrente. Si rileva in proposito che erano rimasti molti punti oscuri sulla ricostruzione dei fatti fornita da questi, ed anche le dichiarazioni della convivente, che assumeva di aver accompagnato il Co. al momento della conclusione dell’accordo di vendita, non avevano potuto fornire chiarimenti sul punto, in quanto questa aveva dichiarato di non aver sentito esattamente i termini dell’accordo. Anche su tale ultimo aspetto il dichiarante aveva fornito indicazioni non attendibili riguardo al prezzo convenuto, molto più elevato rispetto a quello di mercato, nonchè a quantitativi estremamente rilevanti, il cui acquisto non sarebbe stato per M. possibile, attese le sue condizioni economiche. Risulta inoltre distonica con la ricostruzione accusatoria la presenza di due incontri tra le parti il giorno della cessione, che non è stata giustificata in maniera logica.

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all’art. 530 cpv. cod. proc. pen., ritenendo che la corretta valutazione delle risultanze, alla luce delle discrasie evidenziate, avrebbe dovuto condurre all’assoluzione, non potendo ritenersi dimostrata la responsabilità, al di là del ragionevole dubbio.

6. Con il sesto motivo si lamenta violazione della norma sostanziale in materia di concorso di persone nel reato, assumendo la mancanza di prove sufficienti sulla compartecipazione di M. all’illecito.

7. Con il settimo motivo si contesta la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, non riferibile a 10 kg di hashish, ove valutati in rapporto alla zona di smercio, e si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur giustificabili sulla base delle condizioni di salute dell’interessato.

8. Con l’ottavo motivo si lamenta violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. rilevando che la qualità della sostanza, e le modalità dell’azione, costituita da una cessione indotta da un agente provocatore, avrebbe dovuto giustificare il contenimento della pena nel minimo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Manifestamente infondati sono i primi sei motivi, che, al di là della loro frammentazione, di fatto eccepiscono tutti la mancanza di riscontri, oggettivi e soggettivi, alla dichiarazione del collaborante, di cui non sarebbe stata valutata l’attendibilità, omettendo di considerare quanto realmente avvenuto e chiaramente evidenziato nella pronuncia oggetto di impugnazione.

Risulta dal provvedimento impugnato che effettivamente si giunse all’individuazione di M. quale cessionario dello stupefacente sulla base delle dichiarazioni rese dall’acquirente, ma la prova di responsabilità è stata ricavata dall’osservazione predisposta dagli agenti, a seguito di tale indicazione, i quali monitorarono i due incontri avuti da M. con la convivente del dichiarante; a seguito di tale attività al secondo appuntamento fu possibile ritrovare la droga sul mezzo condotto dalla persona che agiva in chiaro collegamento con M.. Come si ricava da tale resoconto le dichiarazioni del collaborante hanno avuto incidenza solo per consentire l’inizio dell’investigazione, essendosi le osservazioni svolte in via autonoma.

Analogamente quanto osservato, sulla base di quel che risulta compiutamente descritto nella sentenza, da conto del collegamento di M. con la droga, posto che risulta che questi si incontrò presso un distributore con la convivente del dichiarante, e successivamente, nella stessa giornata, fissò con questa un altro appuntamento, nel corso del quale si presentò in compagnia di un terzo, che viaggiava su altro mezzo ed eseguì le stesse fermate e le stesse manovre di quello condotto da M.. Con tale persona M. si intrattenne nel luogo dell’appuntamento fino all’arrivo della donna, e dopo aver conferito con questa, si avvicinò al terzo;

il gruppo riprese poi insieme la marcia, ciascuno dei componenti a bordo dei rispettivi mezzi; al controllo disposto durante tale ultimo percorso la droga risultò presente sul mezzo condotto dal terzo. La situazione di fatto ricostruita evidenzia in maniera solare l’esistenza di un collegamento tra i due uomini, neppure posto in dubbio dall’allegazione di diverse circostanze di fatto che consentano una differente chiave di lettura della condotta descritta;

in tal senso le pretese discrasie presenti nelle ricostruzioni dei due acquirenti risultano del tutto irrilevanti, in quanto superate da quanto osservato dagli operanti, e non diversamente giustificato.

2. Risulta fondato invece il motivo di ricorso attinente il riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantitativo. E’ noto che sull’argomento vi siano state oscillazioni giurisprudenziali, alla ricerca di collegamenti oggettivi della qualificazione di eccezionalità del quantitativo presente nella definizione normativa, valutato quale inevitabilmente foriero di applicazioni giurisprudenziali prive del connotato della prevedibilità e certezza; per lungo periodo si è fatto riferimento, ad esempio, alla delimitazione territoriale dell’attività, soggettivizzando la valutazione del quantitativo, in relazione al mercato ipoteticamente raggiungibile.

La costante ricerca di un paramento oggettivo, che si coniughi con l’esigenza del legislatore di punire più severamente condotte connotate da elementi di eccezionaiità rispetto al pericolo di elevatissima diffusione della sostanza, ha condotto di recente a ricercare dei parametri quantitativi uniformi sul piano nazionale, che permettano da un canto di valutare l’oggettiva diffusività della sostanza e la conseguente dilatazione del pericolo per la salute pubblica, dall’altro di disancorare il riferimento a parametri per loro natura incerti o suscettibili di difforme valutazione costituiti dalla valenza del territorio di riferimento, per la natura non univoca e soggettivamente apprezzabile, di tale individuazione particolarmente evidente in ragione della facilità dei collegamenti attuali, e della conseguente rapidità di movimentazione della merce.

Si è ritenuto quindi di far riferimento alla qualità della sostanza, sia in relazione alla sua natura, che alla concentrazione, e conseguentemente alla possibilità di ricavare un certo numero di dosi, con effetto drogante, oltre che al valore economico della sostanza (Sez. 6, Sentenza n. 20120 del 02/03/2010, dep. 26/05/2010, imp. Mtumwa Rv. 247375); tale interpretazione, che si intende qui ribadire, conduce ad escludere la sussistenza nella specie della richiamata aggravante, ove si è ritenuto ingente un quantitativo di kg. 9760 di hashish, sulla base del solo parametro territoriale, senza considerare sia la non particolare concentrazione del principio attivo, sia il suo limitato prezzo, pari ad Euro 20.000, elementi entrambi che contraddicono la qualifica ingente dell’oggetto della cessione.

3. Risultano inammissibili per genericità gli ulteriori motivi di ricorso, sull’entità della sanzione inflitta, sia per la determinazione della pena base, che per l’esclusione delle attenuanti generiche, avendo il giudice ampiamente e coerentemente motivato riguardo le condizioni impeditive di una determinazione favorevole, costituite oggettivamente dalla gravità del fatto, che si deve ribadire, pur essendosi esclusa la ricorrenza dell’aggravante, per l’entità notevole della droga rinvenuta, sia soggettivamente, per i precedenti risultanti a carico del M., nonchè per l’assenza di situazioni favorevoli sopraggiunte, che consentano un contenimento della sanzione.

4. In ragione di quanto esposto, annullata la sentenza, limitatamente al riconoscimento dell’aggravante dell’ingente quantitativo, in ragione della esplicitazione delle modalità di calcolo della sanzione, operata dal primo giudice può in questa sede rideterminarsi la pena, al netto dell’aumento apportato per quella causa, in anni otto di reclusione ed Euro 60.000 di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente all’aggravante dell’ingente quantità, che esclude, e ridetermina la pena in anni otto di reclusione ed Euro 60.000 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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