T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 979

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone la ricorrente che con provvedimenti formali del Capo Servizio del 18/12/1991 e dell’11/11/1992 le sono state conferite funzioni superiori, quale responsabile dell’Unità Operativa di Reinserimento Sociale, per garantire la continuità del servizio a seguito del decesso del precedente Responsabile della suddetta Unità Operativa.

Sulla scorta di talune pronunce giurisprudenziali, in materia di mansioni superiori alla luce del disposto di cui all’art. 29 del dpr 761/1979, la ricorrente ha chiesto la corresponsione delle maggiorazioni stipendiali pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante per avere svolto le mansioni superiori per il periodo indicato.

Con invitodiffida del 18/2/2000 la ricorrente ha avanzato la predetta richiesta all’amministrazione sanitaria che non vi ha dato riscontro alcuno, inducendo la ricorrente a proporre l’odierno ricorso.

L’Amministrazione intimata si è costituita per controdedurre nel merito, contestando la legittimità della pretesa e depositando copia della deliberazione n. 2175 del 2/6/1993 con la quale l’organo straordinario di gestione aveva revocato tutte le attribuzioni di funzioni superiori in atto.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il ricorso in esame la dott.ssa V.K. chiede l’accertamento del proprio diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte nel periodo 18/12/19914/12/1996 e la conseguente condanna dell’Amministrazione sanitaria alla liquidazione delle medesime, oltre interessi e rivalutazione,.

Il Collegio, non ritenendo di discostarsi dal consolidato orientamento del giudice amministrativo, deve riaffermare che lo svolgimento delle mansioni superiori non dà diritto, in linea di principio, almeno nel periodo previgente l’entrata in vigore del D.P.R. 387/98, ad alcun riconoscimento giuridico – economico (v. Ad. Pl. 10/2000 e, da ultimo, Tar Lazio Sez. I 563/2011)

Solo a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 – che con l’art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell’art. 56 D.Lgs. n. 29/1993 e la cui portata non interpretativa bensì di valenza per il futuro è stata condivisibilmente ribadita da Ad. Plen. 24 marzo 2006 n. 3 – le dette differenze retributive sono riconoscibili, mentre per il periodo pregresso, come nel caso in esame, trova applicazione il principio della irrilevanza dello svolgimento delle mansioni medesime (cfr., fra le tante, CdS VI Sez., 27.1.2001, n. 177, 7.5.2001, n. 2520, 27.11.2001, n. 5958 e 8.1.2003, n. 17, nonché, da ultimo, IV Sez., 24.4.2009 n. 2626).

La soluzione era stata già affermata dalle decisioni dell’Adunanza plenaria nn. 10 del 28 gennaio 2000 e 11 del 23 febbraio 2000, che hanno escluso qualsiasi possibilità di individuare, nella previsione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 29/1993, un principio generale di ampia portata avente ad oggetto la pretesa retribuibilità.

Peraltro, a fronte degli espliciti interventi del legislatore per differire l’attuazione della disciplina generale delle mansioni superiori recata dall’art. 57 cit., sarebbe arbitrario individuarne una portata generale nel senso della applicabilità della disposizione a far tempo dalla sua emanazione e, comunque, da data anteriore (cfr., ancora, Ad. plen. n. 10/2000 e Consiglio Stato, sez. IV, 16 luglio 2010, n. 4596).

In particolare, per quanto rileva, nel settore della sanità, nelle ipotesi in cui sia identificabile una norma che riconosca rilevanza a questi fini dell’espletamento di mansioni superiori, i presupposti che la giurisprudenza amministrativa ha enucleato per fondare la legittimità del riconoscimento delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di funzioni superiori sono i seguenti:

1) la sostituzione del titolare dell’ufficio da parte dell’inferiore gerarchico deve avvenire in occasione di assenze non temporanee;

2) il posto cui le mansioni si riferiscono deve essere necessariamente vacante o disponibile in pianta organica;

3) l’adibizione a mansioni superiori deve avvenire con incarico promanante dagli organi competenti dell’Amministrazione.

È evidente, pertanto, che in presenza di non meglio identificati ordini di servizio, provenienti da soggetti privi della potestas di immutazione dello status del dipendente, le mansioni superiori svolte dalla ricorrente non danno diritto al beneficio della maggiore retribuzione (cfr. C.d.s. sez. V, 14 aprile 2006 n. 2099 cit. Consiglio Stato, sez. V, 20 maggio 2010, n. 3180).

Le considerazioni che precedono sono in linea con i consolidati indirizzi giurisprudenziali dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Tale requisito, dopo una serie di statuizioni oscillanti, è stato negli ultimi anni ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza amministrativa (v. ex multis CdS 31809/2010, 3313/2010, CdS V 100/2009, Tar Napoli Sez. V 493/2008, Tar Salerno II 8152/2010) al fine di impedire che il singolo dipendente, di propria iniziativa, o con il consenso compiacente di soggetti non competenti (id est, Presidente, Direttore amministrativo), possa assumere incarichi di livello superiore aggirando le prescritte procedure di selezione del personale.

Il difetto del presupposto rappresentato dal formale incarico (già di pertinenza, ai sensi dell’art. 15 l. 833/1978 del Comitato di Gestione e successivamente, ai sensi del dlgs 502/1992, del Direttore Generale) non potrebbe, invero, neppure essere surrogato da un atto ricognitivo dell’organo competente che attestasse ex post l’effettivo svolgimento di mansioni superiori o da note, lettere e/o comunicazioni provenienti da soggetti e/o organi, sì, rappresentativi in qualche modo dell’amministrazione, ma non titolari della competenza funzionale. L’organo gestorio competente deve aver attribuito la supplenza con una formale deliberazione, dopo aver verificato i presupposti indicati in precedenza, assumendosene tutte le responsabilità (Sez. V, del Consiglio di Stato n. 134 del 23.1.2008, Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2007, n. 1048; Id., 5 febbraio 2007, n. 451; 16 giugno 2005, n. 3153; 12 luglio 2004, n. 5043; sez. VI, 10 maggio 2006, n. 2579).

Considerato che nel caso della dott.ssa V.K. gli atti di conferimento delle mansioni superiori non risultano adottati né dal Comitato di Gestione, per il periodo in cui era competente, né dal Direttore Generale, bensì da un Capo Servizio, privo di competenza in materia di conferimento di funzioni superiori, verrebbe a mancare uno dei presupposti indispensabili per il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori.

La delibera dell’Amministratore Straordinario del 2/6/1993, inoltre, riafferma che "per il conferimento di funzioni superiori si provvede solamente mediante formale atto deliberativo dell’Amministratore Straordinario escludendosi qualsiasi altro genere di provvedimento da parte di qualsiasi altro organismo o figura professionale dell’Unità Sanitaria locale".

Da quanto sopra osservato consegue l’infondatezza della domanda e, per l’effetto, la reiezione del ricorso.

In considerazione della materia trattata appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *