T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 976 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente sig. L.F., candidato alla carica di consigliere comunale nella lista civica "Percatanzaro, con ricorso, depositato il 10 giugno 2011, impugna i risultati delle operazioni elettorali relative alla consultazione del 15 e 16 maggio 2011 per il rinnovo del Consiglio comunale di Catanzaro e l’elezione del Sindaco.

Espone che all’esito delle operazioni di spoglio lo stesso risultava essere il primo degli eletti nella detta lista, con 455 voti di preferenza, ma che, a seguito delle operazioni di verifica presso la commissione elettorale, al medesimo non venivano confermati alcuni voti, che, inizialmente, risultavano, sia sui cartelloni affissi nei seggi e verificati dai rappresentanti di lista, sia sul sito ufficiale del Comune di Catanzaro, con la conseguenza che da primo degli eletti si veniva a collocare come secondo, per un voto soltanto, per un totale di 450 voti, mentre al sig. Luigi Levato venivano attribuiti 451 voti.

Precisa, altresì, che dopo lo spoglio, nelle sezioni n. 30, sez. 80 e 81 allo scrivente risultavano attribuiti n. 3 voti per ciascuna delle predette sezioni, voti non più risultanti dopo la verifica della Commissione.

Aggiunge inoltre che, durante lo spoglio, il 16 maggio 2011, il Presidente del seggio n. 61, Sig.ra Basile, annullava oltre 10 voti di preferenza al ricorrente, rifiutandosi, di inserire la contestazione fatta da Leone Michele rappresentante di lista ufficiale.

Pertanto il ricorrente, sia pur proclamato eletto nella lista PERCATANZARO, risultava secondo nella lista, dopo il sig. Levato.

Secondo la difesa di parte ricorrente la mancata attribuzione dei voti sopra indicati e l’attribuzione di 10 voti al candidato nella medesima lista, sig. Levato, sarebbero illegittime per violazione delle modalità di espressione del voto, per erroneità del conteggio della attribuzione dei voti ex art. 57 d.p.r. 570/60 nonché per violazione delle norme sulla vidimazione delle schede.

Il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento del provvedimento di proclamazione degli eletti in parte qua, con conseguente correzione del risultato elettorale.

Né il Comune né il controinteressato si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il gravame proposto il ricorrente, proclamato eletto per la lista "Percatanzaro" nell’ambito della quale si è presentato, si duole della attribuzione delle preferenze per come avvenuta, in parte, in sede di spoglio presso la sezione 81, a seguito dell’annullamento delle preferenze espresse ed, in parte, in sede di verifica presso la Commissione elettorale.

A seguito di tali operazioni al ricorrente sarebbero stati attribuiti 16 voti in meno, con il risultato che lo stesso è risultato, anziché primo degli eletti, secondo, con uno scarto di un voto rispetto al candidato Levato Luigi.

Ritiene il Collegio che dall’eventuale accoglimento del gravame non possa derivare alcuna concreta utilità per il ricorrente, atteso che lo stesso è stato comunque proclamato eletto.

Né può ravvisarsi un interesse meritevole di tutela all’esatto conteggio delle preferenze laddove l’eventuale correzione non possa in alcun modo modificare il risultato elettorale che, nel caso di specie, è rappresentato dalla elezione alla carica di consigliere comunale.

Il ricorso è altresì inammissibile per genericità delle censure.

In materia elettorale, sebbene l’onere del ricorrente di specificazione dei motivi debba essere valutato con rigore attenuato, in quanto subisce un necessario temperamento posto che le fasi in cui si svolge il complesso procedimento elettorale non sono tutte immediatamente conoscibile da parte del soggetto legittimato al ricorso, tuttavia, detto onere non può essere del tutto eluso, consentendo la formulazione di motivi generici che si traducano nella denuncia di vizi coincidenti con mere illazioni o affermazioni apodittiche del ricorrente. E’ infatti onere del ricorrente indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato, con riferimento a fattispecie prospettate con sufficiente grado di certezza. D’altro canto proprio l’onere di specificità dei motivi integra quel principio di prova, che costituisce indizio di attendibilità della ricostruzione che sorregge la formulazione delle doglianze di diritto. Lo scopo è quello di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare un inammissibile generale riesame delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tal senso la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi (così, ex multis, Tar Lazio, Sez. II bis, 1860/2010).

Nel caso di specie il ricorrente non accenna in alcun modo ai motivi per i quali si dovrebbe ritenere illegittimo l’annullamento delle preferenze inizialmente conteggiate, mediante una descrizione dei vizi riscontrati nelle operazioni elettorali.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Atteso che nessuna delle parti intimate si è costituita le spese di giudizio restano a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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