Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-06-2011) 04-07-2011, n. 26068

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di G.C. propone ricorso avverso la sentenza del 16/6/2010 della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato la sua condanna per il reato di falsa testimonianza, pronunciata dal giudice di primo grado.

Con il primo motivo si lamenta illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, per aver fondato l’accertamento di responsabilità dell’imputato sulla ricostruzione offerta, in maniera non coerente, dal fratello A., che in due successive deposizioni, peraltro rese nella veste di potenziale coindagato ed in assenza delle cautele di legge, aveva dichiarato di aver in precedenza testimoniato il falso in quanto a ciò istigato dall’odierno imputato; e successivamente aveva ritrattato, a seguito della minaccia di procedere contro di lui per falsa testimonianza.

Si ritiene quindi, che il delitto potesse ascriversi solo al falso testimone; che l’istigazione fosse stata allegata e non provata; che la ritrattazione intervenuta non potesse che giovare al preteso istigatore, elementi di fatto non valutati nella pronuncia impugnata, che dovevano condurre tutti all’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. Come è evidente dalla narrativa il ricorrente, pur formalmente sollevando rilievi attinenti alla completezza e coerenza della motivazione, ripropone i medesimi rilievi espressi nell’atto di appello senza confrontarsi con la motivazione di rigetto di tali osservazioni, fondando la prospettata contraddittorietà della motivazione, in forma generica, desumendola di fatto dal mancato accoglimento delle tesi difensive.

E’ bene infatti ricordare che il vizio denunciato deve emergere dal contenuto dell’atto, o da specifiche risultanze di segno opposto a quanto valorizzato nel provvedimento, che il ricorrente deve individuare (Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, dep. 22/12/2010, imp. Damiano, Rv. 249035), laddove nella specie questi si limita ad esporre la propria versione dei fatti, sollecitando nel concreto un terzo giudizio di merito, inammissibile in questa sede.

Nel concreto l’eccezione relativa alla sostanziale inutilizzabilità delle dichiarazioni di G.A. in quanto rese in assenza del difensore, per effetto della loro natura autoindiziante, non tiene conto di quanto diffusamente esplicitato in sentenza circa la sostanziale inutilità ai fini accusatori dell’atto che si assume viziato, costituito da quanto dichiarato dal teste nel diverso procedimento a carico di S.C., che si concluse con l’assoluzione di questi, fondata proprio sull’inaffidabilità della testimonianza, essendo sopraggiunta nel presente procedimento la deposizione resa dal falso testimone, questa volta escusso in qualità di teste assistito.

Da ultimo la Corte ha compiutamente dato conto dell’irrilevanza della ritrattazione della falsa testimonianza resa da G.A. al fine di scriminare il reato compiuto in qualità di istigatore dall’odierno ricorrente, stante la pacifica qualità di esimente soggettiva di tale causa di non punibilità (Sez. U, Sentenza n. 37503 del 30/10/2002, dep. 07/11/2002, Vanone Rv. 222346).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo, ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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