T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 07-07-2011, n. 966 Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con il ricorso, meglio descritto in epigrafe, i ricorrenti, inseriti come idonei nella graduatoria definitiva del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 45 posti di Dirigente della Regione Calabria, impugnano varie delibere della Giunta regionale con le quali sono stati conferiti a persone esterne ai ruoli regionali alcuni incarichi dirigenziali, anziché procedere ad occupare le posizioni dirigenziali vacanti mediante scorrimento della graduatoria nella quale sono inseriti i ricorrenti.

Gli atti impugnati sono censurati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita la Regione che eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Tribunale adito nonché sotto altri profili e resiste altresì nel merito.

Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Come eccepito dalla difesa della Regione, il ricorso è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione.

Infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte regolatrice della giurisdizione, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del G. O., facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il "diritto all’assunzione". Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001 (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16 novembre 2009, n. 24185).

La Corte di Cassazione, più di recente (v. Cassazione civile, sez. un., 20 agosto 2010, n. 18812.), nel confermare il proprio orientamento, ha ribadito che appartiene alla giurisdizione del g.o. la controversia relativa alla domanda avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato: infatti, in tal caso si fa valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il "diritto all’assunzione"; solo quando la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al g.a. ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lg. n. 165/2001.

L’orientamento della Corte di Cassazione in materia di riparto di giurisdizione su analoghe controversie risulta peraltro recepito anche dal Consiglio Stato (cfr. Cons. Stato,, sez. V, 25 giugno 2010, n. 4072), nonché dal giudice amministrativo di primo grado (ex multis, TAR Lazio, sez. III bis, n. 4929/2011 e n. 31948/2010).

Nel caso di specie non è intervenuta alcuna determinazione dell’Amministrazione nel senso dell’indizione di una nuova procedura concorsuale al fine di coprire il posto rimasto vacante.

Ciò che si contesta ed impugna è la precedenza data all’assunzione a tempo determinato di dirigenti, in luogo del ricorso all’istituto dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati.

Ne consegue che la causa petendi, ovvero la posizione giuridica soggettiva fatta valere, è il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sono fatti salvi gli effetti della translatio iudicii in applicazione dell’art. 11, c. 2, c.p.a.

Trattandosi di pronuncia in rito, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione ed indica il giudice ordinario quale autorità giurisdizionale munita di giurisdizione sulla causa.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l’intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere

Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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