Cass. pen., sez. I 30-05-2008 (15-05-2008), n. 21904 Procedimenti di sorveglianza – Reclamo avverso provvedimento in materia di liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con ordinanza del 31/10/07 il Tribunale di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile, perchè fuori termine, il reclamo proposto da N.C.A. avverso il provvedimento 17/8/07 del Magistrato di Sorveglianza di Roma in materia di liberazione anticipata.
L’istanza del N. aveva ad oggetto la liberazione anticipata relativa al semestre 23/12/06-23/6/07 ed era stata rigettata per via di un rapporto disciplinare dell’1/2/07. Il provvedimento del MdS, emesso il 17/8/07 e notificato all’interessato il 22/8/07, era stato da questo reclamato il giorno successivo con riserva dei motivi ai difensori di fiducia contestualmente nominati. I motivi, tuttavia, erano stati depositati dalla difesa solo il 18/9/07 (oltre i 10 giorni di legge). Poichè alla materia in questione (relativa a detenuti e per la quale l’art. 69 bis O.P. prevedeva una procedura accelerata) non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, il ricorso era tardivo e perciò inammissibile.
Ricorreva per cassazione l’interessato, deducendo violazione di legge: erroneamente il giudice di sorveglianza aveva ritenuto che la materia della liberazione anticipata facesse eccezione alla regola generale della sospensione dei termini processuali, non essendovi per essa nessuna speciale deroga legislativa.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. aderiva alla tesi sostenuta nel ricorso e, citando giurisprudenza ad essa favorevole, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato. Appropriato infatti il richiamo giurisprudenziale in caso analogo contenuto nel parere del PG (Cass., sez. 1, cc. 25/3/98, dep. 20/6/98, n. 1777, Ronci): "La sospensione feriale dei termini, in difetto di espressa previsione in contrario, deve ritenersi operante anche con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa di misure alternative alla detenzione da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art. 51 dell’Ordinamento Penitenziario).
Il principio vale anche per il caso in esame. La previsione contraria alla regola deve essere espressa, laddove il Tribunale di Sorveglianza ha dedotto la deroga alla norma dall’oggetto del procedimento e dalla natura semplificata della relativa procedura. Il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’esame del reclamo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per l’esame del reclamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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