Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 24467

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La domanda di I.V. nei confronti del figlio S., in esito alla vendita di un appartamento di famiglia, volta alla restituzione della somma (pari a circa Euro 34.000,00) a lui spettante in conseguenza dell’intestazione fittizia al figlio S. di una quota, veniva rigetta in primo grado, con sentenza confermata in appello.

2. La Corte di appello di Palermo confermava il rigetto della domanda sulla base dei giuramento decisorio deferito a S. e ritenendo corretto il mancato deferimento del giuramento suppletorio da parte del primo giudice (sentenza del 25 agosto 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza, I.V. propone ricorso per cassazione con tre motivi di ricorso, privi di quesiti di diritto, esplicati da memoria.

I.S., ritualmente intimato, non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata. E’ applicabile ratione temporis l’art. 366 bis cod. proc. civ..

2. Il ricorso è inammissibile, stante la inammissibilità di tutti i motivi in cui si articola, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ..

Infatti, il primo e terzo motivo del ricorso, con i quali si deducono violazioni e false applicazioni di norme di diritto, non contengono il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cit..

Il secondo motivo, che deduce vizi motivazionali ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non contiene il momento di sintesi (la cui funzione è omologa a quella del quesito di diritto) idoneo a circoscrivere puntualmente i limiti del motivo, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; 14 ottobre 2008, n. 25117; 30 ottobre 2008 n. 26014).

3. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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