Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-03-2011) 04-07-2011, n. 26063

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 27 giugno 2007, il Tribunale di Cagliari dichiarava P.A. colpevole del reato continuato di cui agli artt. 594, 612 e 323 cod. pen. (capi A, B, D, E), commesso in Portoscuso dal 4 ottobre al 12 dicembre 2002; dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti pericolosi di cui al capo G perchè estinto per prescrizione.

2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dal P., preso atto della intervenuta remissione della querela per i reati di cui ai capi A ed E, ne dichiarava l’estinzione, e per l’effetto riduceva la pena in mesi otto e giorni venti per i residui reati di minacce e di abuso di ufficio di cui ai capi B e C (recte, D), avvinti dalla continuazione.

3. Con particolare riferimento al reato di abuso di ufficio (capo D), rilevava la Corte di appello essere stato accertato che il P., nella sua qualità di sindaco di Portoscuso, aveva per malanimo destituito R.S. dall’incarico di comandante della polizia municipale senza il rispetto delle norme procedi menta li e in assenza dei presupposti oggettivi legittimanti la revoca, e ciò al solo scopo di recare un danno al R., in ritorsione dei doverosi accertamenti da questo svolti circa l’abusivo smaltimento di rifiuti pericolosi (amianto) derivanti dalla demolizione di un immobile in parte di proprietà del sindaco.

4. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto unitamente al difensore avv. Giuseppe Andreozzi, denunciando:

4.1. con riferimento al capo G (smaltimento di rifiuti pericolosi) la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, dell’art. 40 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata assoluzione in luogo della adottata declaratoria di prescrizione del reato, essendo pacifico che il P. non si era personalmente occupato della vicenda relativa alla demolizione e allo smaltimento dei detriti derivanti dalla demolizione dell’immobile, di cui si era invece occupato esclusivamente il comproprietario T.A. e, materialmente, la ditta di C.C., incaricata della demolizione; e non essendovi comunque prova che tra i detriti derivanti dalla demolizione vi fossero materiali di amianto;

4.2. con riferimento a tutti i reati, violazione di legge e vizio di motivazione in punto di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, sia sotto il profilo soggettivo sia perchè contraddette da altri testi; e illegittima mancata assunzione della testimonianza del teste a discarico Cr.An.;

4.3. con riferimento alla contestazione di abuso d’ufficio (capo D), violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza delle ravvisate violazioni di legge, essendosi il sindaco P. legittimamente attivato, dando mandato al vigile Pi. di effettuare i doverosi accertamenti, a fronte di segnalazioni di opere abusive commesse da dipendenti comunali tra cui il R.; ed avendo legittimamente destituito quest’ultimo dall’incarico (e non rimosso dalla carica di comandante) una volta accertata l’esistenza dell’abuso edilizio, che di per sè incrinava il rapporto fiduciario, regolato da una disciplina privatistica, tra il sindaco e il responsabile del servizio di polizia municipale, nulla rilevando che si trattasse di un vecchio abuso prescritto e condonabile, considerando anche che il R. in virtù delle sue funzioni era preposto tra l’altro proprio alla vigilanza sugli abusi edilizi; il tutto considerando anche che nella sentenza impugnate sono state contestate al P. violazioni di norme che non sono mai state formalmente contestate;

4.4. con riferimento al capo B, relativo alle minacce in danno del R., violazione della norma penale e vizio di motivazione, mancando la prova della condotta contestata, comunque non idonea a integrare alcuna minaccia;

4.5. mancanza di motivazione con riferimento alla conferma delle statuizioni civilistiche a favore del R. e del T. relativamente alle imputazioni di cui ai capi A ed E, per le quali è intervenuta remissione di querela, con implicita revoca della costituzione di parte civile;

4.6. erroneo riferimento nel dispositivo della sentenza al capo C, per il quale già il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto;

4.7. in subordine, intervenuta prescrizione per tutti i reati.

Motivi della decisione

1. Per i reati di cui ai capi B e D, contestati come commessi rispettivamente il 30 ottobre 2002 e il 12 dicembre 2002, è intervenuta la prescrizione, essendo ampiamente decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 157 cod. pen. (quanto al primo, ancor prima della sentenza di appello, quanto al secondo, pochi giorni dopo).

Stante tale causa di estinzione del reato, non possono essere esaminate le censure del merito, che ove anche in ipotesi fondate, determinerebbe un esito di annullamento con rinvio incompatibile con la regola stabilita dall’art. 129 c.p.p., comma 1.

Analoga conclusione vale per le censure mosse con riferimento ai capi A, E, G, per i primi due essendo intervenuta la remissione di querela, con conseguente dichiarazione di estinzione dei reati pronunciata in grado di appello, e il terzo essendo stato già dichiarato prescritto in primo grado;

2. Tale esito non è condizionato dalle statuizioni civilistiche, stante a revoca della costituzione di parte civile formalmente depositata alla odierna udienza.

3. Quanto al capo C, lo stesso ricorrente riconosce che per esso era intervenuta sentenza di assoluzione in primo grado, sicchè il riferimento ad esso nella sentenza impugnata appare all’evidenza frutto di un errore materiale, dovendosi intendersi fatto in realtà al capo D. 4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capi B e o perchè estinti per prescrizione nonchè limitatamente alle statuizioni civilistiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai resti di cui ai capi, B e D perchè estinti per prescrizione nonchè limitatamente alle statuizioni civili.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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