T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6057 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza dirigenziale 2009, n. 92/d/Urb. prot. 48241 del 16.11.2009, notificata il 17/11/2009, il Comune di Ciampino ha ingiunto ai ricorrenti di demolire alcune opere edili, realizzate in Ciampino, via L.Tubino 4/6, e di ripristinare i luoghi.

Con il presente ricorso gli interessati hanno prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione di legge per insussistenza dei presupposti legittimanti l’ordine di demolizione, eccesso di potere per carenza di istruttoria; (i ricorrenti sostengono che i manufatti sarebbero stati edificati in epoca anteriore alla costituzione del Comune e alla adozione dello strumento urbanistico);

2). Difetto di motivazione, eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

In data 6.5.2010 si è costituito il Comune.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). è incontestato che i ricorrenti hanno realizzato una serie di opere abusive in assenza di permesso a costruire (cfr., manufatto in muratura, composto dal solo piano terra, ubicato a ridosso del confine di proprietà con la particella n. 328; l’opera ha dimensioni per un totale di circa 38,80 mq e un’altezza media interna di circa mt 2,10; piccolo vano tecnico in aderenza al manufatto sopra descritto);

b). considerate le dimensioni e la tipologia delle opere le stesse non possono considerarsi amovibili o precarie e richiedevano, dunque, la concessione di un permesso a costruire;

c). peraltro, dalle premesse del provvedimento impugnato, risulta che la PA ha compiuto sopralluogo in data 28.10.2009 nel quale è stata puntualmente accertata la consistenza delle predette opere;

d). non è condivisibile – in punto di fatto – l’argomentazione circa la vetustà delle opere in quanto il Comune, in data 10.4.2010, ha chiarito che "dall’esame delle aerofotogrammetrie presenti agli atti dell’ufficio il manufatto menzionato al punto 1 non è visibile nella ripresa aerea del 1981, né su quella del 1991, ma risulta presente solo nel rilievo del volo effettuato nel 1995";

e). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

In definitiva, valutata l’adeguatezza dell’istruttoria e la completezza della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico dei ricorrenti in quanto soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 2000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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