Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-11-2011, n. 24465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 23 settembre 1998 la Corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria, ritenuto lo scioglimento del rapporto di comodato già esistente tra la Ilicini s.r.l., successivamente Noce s.r.l. e la Cooperativa Agricola Zootecnica Maratea s.r.l., ha condannato questa ultima al rilascio di alcuni terreni in località (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ha proposto – innanzi alla stessa Corte di appello di Potenza, sezione specializzata agraria opposizione di terzo La Mararanch s.a.s. di Francesco Impieri & C., assumendo di essere proprietaria di parte dei terreni oggetto della ricordata pronunzia.

Nel contraddittorio della Società Noce s.r.l. che ha eccepito la inammissibilità o comunque la infondatezza della domanda attrice e della Cooperativa Agricola Zootecnica Maratea s.r.l. che ha chiesto di essere estromessa dal giudizio, l’adita sezione, con sentenza 13 maggio – 6 giugno 2009 ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione, con condanna dell’attore al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, ha proposto ricorso, con atto 30 ottobre 2009 la Mararanch s.a.s. di Francesco Impieri & C..

Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la Noce s.r.l..

Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Come puntualmente evidenziato dal P.G. nel corso dell’odierna udienza di discussione, il proposto ricorso è improcedibile.

Come assolutamente pacifico, infatti, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice:

– la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve;

– nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile;

– tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poichè la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ., non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (in termini, ad) esempio, Cass. 11 maggio 2010, n. 11376, ma sempre nello stesso senso, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2023, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dando espressamente atto di chiedere la riforma della sentenza della sezione specializzata agraria della Corte di Appello di Potenza 13 maggio 2009, depositata il 6 giugno successivo e notificata il 7 settembre scorso (cfr. p. 2 del ricorso) ha depositato in cancelleria una copia (ancorchè conforme all’originale, rilasciata il 30 settembre 2009), con conseguente improcedibilità del ricorso.

Irrilevante – alla luce delle considerazioni svolte sopra – è sia la circostanza che parte controricorrente nulla abbia eccepito, in ordine alla tempestività del ricorso, sia il rilievo che nel ricorso si affermi che si depositeranno, insieme al ricorso originale depositato .. copia legale della sentenza impugnata conforme al suo originale e copia notificata, atteso che nonostante tale precisazione non è dato rinvenire nel fascicolo di parte ricorrente, la copia notificata della sentenza.

Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorse-condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.200,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *