T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 07-07-2011, n. 6056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento del 9.11.2010, notificato in pari data, il Consolato Generale d’Italia in Cape Town rigettava la domanda di visto per motivi di turismo presentata dal ricorrente.

Con il presente ricorso l’interessato ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998, della L. 394/1999, della L. 388/93 e della L. 241/90; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione; sintomi di sviamento di potere;

2). Violazione e falsa applicazione della L. 241/90, L. 286/98, eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, nel ricorso il ricorrente si limita a sostenere la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, la sussistenza dei presupposti per ottenere il visto e la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90.

Il Collegio, invece, ritiene di poter condividere quanto sostenuto in replica dall’Avvocatura.

In particolare, controparte ha sostenuto che "i mezzi economici presentati dalla Signora Robar, coniuge del ricorrente, sono di limitata entità e non pienamente adeguati a sostenere la presenza del ricorrente in Italia per un periodo di 90 giorni; il saldo bancario ammonta al momento della presentazione della domanda a $ 6.259, 71, il limite di credito è pari a $ 3.500, il credito disponibile risulta essere di $ 3.186,00.

In assenza di interessi economici o materiali che leghino il richiedente al Paese di origine non è stato ragionevolmente possibile escludere un rischio di tipo migratorio ovvero ricevere adeguate garanzie sulle possibilità di un ritorno in patria al termine del periodo di soggiorno.

In ultimo, la copia del certificato di matrimonio, prodotta in sede di presentazione di domanda di visto, non reca la prevista legalizzazione delle autorità locali; pertanto, non è possibile appurare l’effettiva sussistenza del vincolo matrimoniale che pure costituirebbe, a detta dell’interessato, motivazione principale a supporto della richiesta di visto".

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, sussistono fondati dubbi sulla reale identità del ricorrente;

b). in sintesi, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuali visto di ingresso in Italia.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico del ricorrente in quanto soccombente.

Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con deliberazione dell’apposita Commissione n. 31/2011.

Va in proposito osservato che lo stesso, cittadino straniero, non è (né potrebbe essere, stante il provvedimento che ha richiesto) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; e tale condizione (del regolare soggiorno) è prevista dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico); cosicché, in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei resistenti per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Revoca il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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