Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 04-07-2011, n. 26096 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 12 ottobre 2010, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza in data 27 settembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale era stata applicata la custodia cautelare in carcere ad B.A., in ordine ai delitti di cui all’art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo A: detenzione in concorso di gr. 1.700 circa di eroina suddivisi in contenitori), all’art. 110 cod. pen., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 (capo B: detenzione e porto di una pistola marca Browning illegale) e agli artt. 110 e 648 cod. pen. (capo C: ricettazione della suddetta arma).

2. Osservava il Tribunale che gli indizi di colpevolezza derivavano dalla flagrante detenzione del considerevole quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in dosi, e della detenzione dell’arma; cose rinvenute occultate in un furgone sul quale viaggiava il B. in compagnia della moglie R.R.A..

Quanto alle esigenze cautelari, esse derivavano dalla pericolosità della condotta, indice di un collegamento con ambienti criminali, che, in considerazione anche dei numerosi precedenti penali, imponeva l’adozione della misura carceraria.

3. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore avv. Pietro Chiodo.

3.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della ordinanza in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, non essendosi tenuto conto delle dichiarazioni pienamente confessorie del B..

3.1. Con un secondo motivo, si denunciano analoghi vizi, anche con riferimento alla ordinanza applicativa del G.i.p., in punto di mancata valutazione di adeguatezza di misure diverse da quella carceraria, quale quella degli arresti domiciliari, essendosi fatto generico richiamo ai precedenti penali definiti allarmanti senza alcuna specifica considerazione di essi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il rilievo contenuto nel primo motivo, relativo alla dedotta confessione dell’indagato, appare irrilevante ai fini delle esigenze cautelari, tenuto conto di quanto messo in evidenza nell’ordinanza impugnata e, in particolare, della sorpresa in flagranza.

Il secondo motivo è generico, non illustrando il ricorrente gli specifici elementi sulla base dei quali, a differenza della valutazione operata dal Tribunale, misure diverse da quella carceraria potessero essere considerate idonee a fronteggiare il pericolo di reiterazione di analoghi fatti.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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