Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 04-07-2011, n. 26095 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Brescia, applicava a M.F., a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena patteggiata di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (detenzione, in concorso con altro soggetto, di gr. 52 di cocaina lordi; in Capriolo, l’8 settembre 2010), disponendo altresì la confisca di Euro 185, trovati in possesso del M. e ritenuti in contestazione provento dell’attività di spaccio.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. Michele Coccia.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancata valutazione dei presupposti per un proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen..

2.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza in punto di confisca della somma di denaro in sequestro, in mancanza di alcuna indicazione circa il nesso tra essa e il reato di spaccio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo, che è destituito di specificità e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p..

Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. U, 27 marzo 1992, Di Benedetto;

Sez. U, 27 settembre 1995, Serafino; Sez. U, 25 novembre 1998, Messina).

2. Il ricorso è invece fondato quanto al secondo motivo.

Nella decisione impugnata ci si limita a disporre, nel dispositivo, la "confisca di quanto in sequestro", senza alcuna considerazione circa la pertinenza della somma sequestrata al reato, aspetto che fuoriesce dal "patto" e su cui il giudice che emette sentenza a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. deve adeguatamente motivare. In particolare, nel caso di specie, il giudice doveva esporre gli argomenti sulla base dei quali doveva ritenersi che la somma di denaro in sequestro fosse provento della contestata attività di spaccio.

3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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