Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-03-2011) 04-07-2011, n. 26061

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 28 giugno 2010, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza in data 17 settembre 2007 del Tribunale di Salerno, appellata C.A., condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione, in quanto responsabile del reato di cui all’art. 372 cod. pen., perchè, sentito quale testimone davanti al Tribunale di Salerno alla udienza del 3 marzo 2004 nel procedimento penale a carico di M.R. e altri, imputato di partecipazione ad associazione di stampo camorristico e di reati contro il patrimonio e altro, nonchè di attentati dinamitardi e incendiari in danno dello stesso C., affermava falsamente di avere restituito al M. il prestito di lire trenta milioni ricevuto alcuni mesi prima, e ciò in epoca precedente al danneggiamento a mezzo di ordigno esplosivo all’incendio di furgoni di sua proprietà, e negava di essere stato mai minacciato dallo stesso M..

2. La Corte di appello, rilevava che la falsità della testimonianza, sostanzialmente ammessa dallo stesso imputato, era provata dalle discordanti dichiarazioni rese dal C. ai pubblici ministeri nel corso delle indagini, secondo cui egli in realtà non aveva mai restituito al M. la somma di lire trenta milioni ricevuta in prestito, e aveva successivamente, proprio per questo mancato adempimento del debito, subito pesanti minacce, estrinsecatesi tra l’altro nell’incendio dei propri furgoni.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, avv. Gennaro Borriello.

3.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di falsa testimonianza, dato che le dichiarazioni poste a confronto non presentavano radicali discrasie, avendo il C. precisato davanti al Tribunale di avere novato il suo debito con il M., rilasciandogli degli assegni, sia pure non andati a buon fine.

In ogni caso avrebbe dovuto essere ravvisata l’esimente di cui all’art. 384 cod. pen., avendo egli posto in essere la condotta contestata per salvare sè medesimo da un grave e inevitabile nocumento, dato che il M. faceva parte di un’associazione camorristica e che il C. era stato oggetto di attentati incendiari e sottoposto a pesanti minacce da membri di detta associazione.

3.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza in punto di mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva, considerata la mancata specifica valutazione del numero e della natura dei precedenti penali.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato con riferimento al motivo relativo alla motivazione circa la non configurabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen., mentre le restanti censure appaiono manifestamente infondate e comunque generiche.

2. In linea di diritto va in primo luogo osservato che, ad avviso del Collegio, deve aderirsi alla giurisprudenza secondo cui ai fini della configurabilità di detta causa di non punibilità rileva non solo il pericolo di un nocumento alla libertà o all’onore dell’autore del reato (o di un suo prossimo congiunto) ma anche quello di un nocumento alla incolumità fisica, dato che il temuto danno alla incolumità fisica si riverbera negativamente sulla stessa libertà morale della persona offesa (v. da ultimo Sez. 6, n. 26606, 09/04/2009, Garofalo; Sez. 6, 03/10/2007, Uran).

3. Ciò posto, va osservato che la sentenza impugnata non ha esaminato con adeguata motivazione tale punto, essendosi limitata a rilevare che la configurabilità dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen. "necessita di elementi più concreti e dimostrativi in ordine alla costrizione e alla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore"; senza prendere puntualmente in esame le deduzioni difensive, con le quali ci si riferiva a precisi elementi di fatto, e cioè che l’attentato di cui l’imputato era rimasto vittima si inquadrava in un contesto di criminalità organizzata di stampo camorristico e, soprattutto, che il C. era già stato vittima da detta associazione di attentati incendiari e con l’uso di ordigni esplosivi.

3. Dati tali carenze, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto sopra indicato (configurabilità nella specie della causa di non punibilità di cui all’art. 384 cod. pen.), alla Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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